Assegno divorzile: il sacrificio professionale del coniuge si può provare con presunzioni

Cassazione: ordinanza n. 24718 del 20/08/2026.
Assegno divorzile: il sacrificio professionale del coniuge si può provare con presunzioni

Assegno divorzile: la Cassazione ha stabilito che il giudice di merito può desumere in via presuntiva il sacrificio professionale del coniuge che ha lasciato il lavoro per la cura dei figli, ritenendo condivisa la scelta in assenza di elementi contrari; tale ragionamento, se fondato su fatti acquisiti, non integra motivazione apparente.

Martedi 6 Ottobre 2026

La sentenza aggiunge un tassello ulteriore alla giurisprudenza consolidata sull'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, chiarendo come possa essere provato il contributo dato dal coniuge alla vita familiare.

Il sacrificio delle aspettative professionali non richiede necessariamente una prova documentale diretta: il giudice può inferirlo da elementi indiziari, come la coincidenza temporale tra la nascita di un figlio e l'abbandono del lavoro, presumendo che la scelta sia stata condivisa dai coniugi in assenza di elementi contrari.

La vicenda processuale

Nel giudizio di divorzio tra Tizio, avvocato e docente universitario con redditi molto elevati, e Mevia, rientrata al lavoro solo da poco con un modesto reddito mensile, il Tribunale aveva riconosciuto alla ex moglie un assegno divorzile di 3.700 euro mensili, attribuito esclusivamente sotto il profilo perequativo-compensativo. Aveva infatti valorizzato l'apporto della donna alla cura della famiglia e dei figli, che aveva consentito al marito di dedicarsi proficuamente alla professione e di contribuire alla formazione di un apprezzabile patrimonio familiare.

La Corte d'appello ha respinto il gravame di Tizio, il quale non contestava il diritto all'assegno ma ne considerava eccessivo l'importo, chiedendone la riduzione a 1.500 euro mensili o a una somma comunque inferiore. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che, dopo la nascita della terza figlia, la moglie avesse lasciato il proprio impiego d'intesa con il marito, sacrificando ulteriori possibilità lavorative e di incremento dell'anzianità contributiva. Hanno inoltre considerato l'onere da lei sostenuto per le esigenze abitative proprie e dei figli, in particolare la rata di mutuo per la nuova abitazione, e il notevole divario economico tra gli ex coniugi.

I motivi del ricorso

Tizio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, dichiarando di non voler ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie.

  • Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la Corte d'appello non avesse indicato gli elementi di prova posti a fondamento di due passaggi decisivi: la dedizione totale della moglie alla prole con conseguente abbandono del lavoro e la scelta condivisa di rilasciare la casa familiare, da cui sarebbe derivato l'acquisto di una nuova abitazione con mutuo. Quanto al contributo della moglie, sosteneva che ella avesse svolto attività lavorativa a tempo pieno durante la convivenza e che la famiglia si fosse avvalsa di una collaboratrice domestica a tempo pieno fino al 2010, sicché la sua posizione non sarebbe stata radicalmente diversa da quella del marito.
  • Con il secondo ha dedotto la nullità per omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate in appello contro le deposizioni testimoniali dell'amica e del fratello della ex moglie, poste a base della decisione di primo grado.

La decisione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il punto è che il diritto all'assegno non era in discussione: il ricorrente contestava solo il quantum, e dunque la misura del contributo offerto dalla moglie alla vita familiare e al successo professionale del marito. Su questo terreno la Corte ha svolto i seguenti rilievi.

  • La Corte d'appello, sia pure con formula estremamente sintetica, ha svolto un ragionamento presuntivo, come dimostrano l'avverbio «ragionevolmente» e la locuzione «del tutto».
  • Il giudice di merito ha messo in correlazione la nascita della terza figlia, e dunque l'oggettivo incremento dei compiti di cura della prole, con la cessazione del rapporto di lavoro della moglie.
  • Da tale correlazione ha tratto, in assenza di elementi contrari, la conclusione che l'abbandono del lavoro fosse frutto di una valutazione condivisa tra i coniugi e comportasse un sacrificio per la donna, accogliendo sul punto la prospettazione difensiva dell'appellata.
  • Un simile ragionamento si fonda su circostanze di fatto acquisite agli atti e non su un'affermazione generale e astratta; il suo risultato, peraltro, non era in discussione, poiché il ricorrente, rinunciando a chiedere una rilettura delle prove, non poteva rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti.
  • Non ricorre perciò la motivazione apparente, che sussiste solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, impedisce ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento, non raggiungendo il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

Quanto agli oneri abitativi, la Corte d'appello aveva autonomamente valutato il complesso degli elementi acquisiti: il reddito e il patrimonio delle parti, modesti quelli di lei e considerevoli quelli di lui, e gli esborsi sostenuti dalla ex moglie per sé e per i due figli maggiorenni conviventi, concludendo per un enorme divario a favore dell'ex marito. È risultato irrilevante che il rilascio della casa familiare fosse avvenuto per accordo tra gli ex coniugi o per iniziativa autonoma della moglie, essendo stata considerata la situazione obiettiva.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non correlato alla ratio decidendi e per carenza di interesse, avendo la Corte d'appello deciso prescindendo dalle testimonianze assunte in primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Il principio di diritto

Ai fini dell'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, il giudice di merito può desumere in via presuntiva il sacrificio delle prospettive professionali del coniuge, correlando la cessazione dell'attività lavorativa alla nascita di un figlio e ritenendo, in assenza di elementi contrari, che la scelta sia stata condivisa dai coniugi; la relativa motivazione, anche se sintetica, non è apparente quando poggia su circostanze di fatto acquisite agli atti e consente il controllo sulla logicità dell'iter decisorio.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 24718 2026


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