L'assegno divorzile puo’ non essere riconosciuto se il matrimonio ha avuto breve durata

L'assegno divorzile puo’ non essere riconosciuto se il matrimonio ha avuto breve durata

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 12021/2019 facendo applicazione dei principi espressi dalle Sez. Unite nella sentenza n. 18287/2018 ribadiscono come la breve durata del rapporto matrimoniale, la mancanza di figli, l’irrilevanza del coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune non giustifica la richiesta di un assegno divorzile.

Venerdi 24 Maggio 2019

La sentenza della Corte Cassazione n. 12021 del 07.05.2019 conferma il principio di diritto espresso dagli Ermellini nella sentenza delle Sez. Unite n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile. 

I Giudici della Suprema Corte ribadiscono l’abbandono del criterio esclusivo “del mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per l’attribuzione dell’assegno di divorzio”, ritenendo, invece, necessario per l’ottenimento da parte del richiedente l’assegno, l’applicazione del principio perequativo – compensativo e quello assistenziale.

Il criterio composito che caratterizza l’assegno di divorzio impone di analizzare, quindi, la durata del rapporto matrimoniale, l’apporto che ciascun coniuge ha dato alla formazione del patrimonio comune ovvero a quello dell’altro coniuge, le eventuali scelte concordate nella gestione della famiglia, la presenza di figli minori o che hanno bisogno di assistenza, la possibilità oggettiva e non astratta di ottenere un lavoro da parte del coniuge richiedente; ad esempio aver abbandonato o non aver ricercato un lavoro per dedicarsi ai figli e al menage familiare in accordo con l’altro coniuge anche per consentirgli di lavorare e avere una maggior capacità reddituale avrà un rilievo assai importante nell’attribuzione dell’assegno e nella sua determinazione. L’orientamento della Cassazione richiede, quindi, una  attività assertiva e probatoria a carico del coniuge richiedente che non può assolutamente limitarsi a richiamare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e la differenza meramente quantitativa tra i due patrimoni dei due ex coniugi.  

Nella sentenza n. 12021/2019, la Cassazione rigetta il ricorso e la richiesta di attribuzione dell’assegno divorzile in quanto la ricorrente nel corso dei gradi di giudizio si era limitata ad indicare la sproporzione tra i due redditi e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Gli Ermellini ribadiscono, invece, come la breve durata del rapporto matrimoniale, la mancanza di figli, l’irrilevanza del coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune non giustificasse assolutamente la richiesta e scrivono:

“…Ciò ricordato, va osservato che la Corte di appello, pur avendo concordato sulla ricostruzione delle condizioni economiche e reddituali delle parti e sulla loro evoluzione a far data dalla separazione, ha criticato il riconoscimento dell'assegno divorzile fondato sulla valorizzazione della sproporzione tra gli attuali redditi delle parti. In proposito ha inteso rimarcare che la posizione della M. si era rafforzata dal 2006 per la stabilizzazione lavorativa e per il sostanzioso innalzamento dei redditi ed era tale da garantirle un tenore di vita analogo a quello che avrebbe goduto in costanza di matrimonio, mentre il S., pur avendo goduto dei prevedibili incrementi connessi alla attività di dipendente del Ministero dell'Interno, doveva provvedere anche al mantenimento di un figlio nato da una nuova relazione. Ha valorizzato, quindi, il fatto che la M. non avesse subito un apprezzabile deterioramento delle proprie condizioni economiche e: - pur propendendo per il carattere assistenziale dell'assegno divorzile; - ha osservato che la breve durata della vita in comune, non caratterizzata dalla nascita dei figli, era tale da escludere che avesse avuto efficacia condizionate sulla formazione del patrimonio delle parti, ove ritenuto astrattamente valutabile quanto all'an debeatur. Orbene la statuizione impugnata, anche in ragione di tale conclusiva considerazione, risulta in linea con i principi di recente espressi, mentre la seconda censura non si confronta con l'integrale motivazione, sostanzialmente focalizzandosi sulla disparità dei redditi attuali, senza in alcun modo soffermarsi o smentire la valutazione compiuta convincentemente in merito alla breve durata della convivenza ed alla non incidenza sulla formazione del patrimonio delle parti”.

Il principio di diritto a cui fa riferimento la sentenza n. 12021/2019, come si è detto, è quello espresso dalle Sez. Unite nella sentenza n. 18287/2018:

"Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".

Le Sezione Unite hanno riconosciuto, certo, una funzione equilibratrice tra i redditi degli ex coniugi all’assegno divorzile, senza però finalizzarlo alla ricostituzione dello stesso tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, ma hanno valorizzato il ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi; l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge oltre alla natura assistenziale (si dovrà sempre tener conto delle condizioni economiche e dell’eventuale impossibilità oggettiva ad ottenere un posto di lavoro ad esempio), ha anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

In sintesi per ottenere il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi come si è detto una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, bisogna allegare e provare innanzitutto l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, operando una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

I giudici certamente dovranno tener conto anche delle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, ad esempio da parte del coniuge richiedente, così come esistono comunque misure di sostegno del reddito da parte dello Stato e ciò per evitare situazioni "parassitarie" da parte del coniuge richiedente; risulta fondamentale analizzare l’intero percorso familiare e la situazione in concreto dei due coniugi, senza applicare delle regole valide solo in astratto; la durata del matrimonio, la partecipazione alla formazione o incremento del patrimonio, l’inerzia nella ricerca di un’attività lavorativa ovvero l’impossibilità di una valida ricerca di una attività lavorativa per via dell’età o della povertà culturale sono tutti parametri di riferimento che rientrano perfettamente nel principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite nella sentenza citata valorizzando la natura composita dell'assegno evidenziano come si debba tener conto dei criteri indicati dall'art.5 della legge sul divorzio ed in particolare richiamano l’idea di tener conto delle difficoltà oggettive nel trovare lavoro in Italia nonché dei sacrifici sopportati non solo per la costruzione del patrimonio ma anche della famiglia in generale, " senza però per questo trasformare il matrimonio nella garanzia del mantenimento vita natural durante" ( cfr. Cass. 14.02.2019 n. 4523).

Allegato:

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza 7 maggio 2019 n. 12021

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