Assegni rilasciati a saldo di un debito: effetto liberatorio e onere della prova.

Assegni rilasciati a saldo di un debito: effetto liberatorio e onere della prova.

Con l’ordinanza n. 33566/2021, pubblicata l’11 novembre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli effetti liberatori degli assegni consegnati dal debitore al creditore a saldo dell’obbligazione e sul soggetto onerato a fornire la prova dell’effettiva estinzione del debito.

Lunedi 22 Novembre 2021

IL CASO: L’acquirente di un terreno con soprastanti fabbricati veniva convenuto in giudizio dal venditore il quale chiedeva la sua condanna al pagamento della somma residua del prezzo pattuito in quanto uno dei due assegni che il convenuto aveva consegnato al venditore a saldo non era stato incassato da quest’ultimo.

Il Tribunale rigettava la domanda attorea, mentre veniva accolta dalla Corte di Appello la quale riformava la sentenza di primo grado sul presupposto che il pagamento eseguito mediante assegno bancario avrebbe efficacia estintiva del debito solo al momento dell'incasso del titolo e nessuna prova, nel caso di specie, era stata fornita in tal senso dall'acquirente.

La questione, quindi, approdava all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso da quest’ultimo il quale deduceva l’erroneità della decisione impugnata evidenziando che tutte le volte in cui nel contratto è prevista una quietanza di pagamento mediante consegna di assegno bancario, grava sull'accipiens l'onere di fornire la prova del mancato incasso del titolo.

LA DECISIONE: I Giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso fondato e nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione hanno osservato che:

1. nel caso in cui il pagamento venga effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo";

2. poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.33566 2021

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