L’art. 21 della nuova legge professionale forense L. 247/12 recita: “L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense. La Cassa Forense, con proprio regolamento, determina entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo. Non è ammessa l’iscrizione ad ogni altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Forense”.
La Cassa Forense ha approvato in data 31/01/2014 il regolamento, che deve essere inviato al Ministero, nel quale ha fissato in € 700,00 il contributo minimo per gli avvocati, circa 50.000, che si iscriveranno obbligatoriamente alla Cassa, come stabilito dalla nuova legge forense (ma a tale importo deve aggiungersi il contributo maternità e quello integrativo, che non pare siano stati ridotti).
I neo iscritti beneficeranno di tale “riduzione” per i primi otto anni di iscrizione, ma matureranno solo sei mesi di contribuzione, con possibilità di recuperare, dopo otto anni, i contributi persi.
Di tale riduzione potranno beneficiare, per un periodo massimo di otto anni, anche i 30.000 avvocati, che non raggiungendo il reddito minimo di € 10.300,00, sono a rischio cancellazione; non sono previsti limiti d'età (è stato infatti eliminato il limite dei 35 anni), anche se, si precisa, da essi vanno sottratti gli anni già trascorsi dal giorno dell'iscrizione.
Al di là di ogni altra considerazione, vi sono molti aspetti di questa normativa che suscita non poche perplessità circa la sua compatibilità sia con la nostra Carta Costituzionale sia con la legislazione comunitaria, tantè vero che è stata presentata una proposta di modifica della L 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, ove si evidenziano le incongruenze e le contraddizioni della normativa, anche in relazione alla prevista obbligatorietà di iscrizione alla Cassa Forense : tra le varie disposizioni costituzionali asseritamente violate, spicca l'art. 33 V° comma Cost. che così recita: E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole...e per l'abilitazione all'esercizio professionale”, che pare quindi subordinare l'esercizio della professione (anche forense) al solo superamento di un esame di Stato, senza alcun altro vincolo o requisito, nel pieno rispetto, peraltro, della libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.