La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 30082/2023 si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti da una notifica a mezzo PEC di un atto di appello contenente la menzione degli atti notificati ma a cui sono stati allegati dei file vuoti.
Venerdi 5 Aprile 2024 |
Il caso: Nell'ambito di un giudizio pomosso da cinque impiegati amministrativi nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Corte d’Appello di Palermo dichiarava improcedibile l’appello, ritenendo fondata l’eccezione pregiudiziale di inesistenza della notificazione sollevata da tre degli appellati.
In particolare, era accaduto che:
- il ricorso in appello veniva depositato in cancelleria e, quindi, integrato con il decreto di fissazione dell’udienza, come previsto dal rito del lavoro;
- l’Avvocatura dello Stato provvedeva a trasmettere a mezzo PEC al difensore comune dei cinque ricorrenti in primo grado un messaggio contenente la menzione degli atti notificati («appello depositato», «decreto fissazione udienza», «relata») e apparentemente allegati al messaggio;
- tuttavia, dalla indicata dimensione degli atti («1 bytes»), la Corte d’Appello riteneva provata l’allegazione dei difensori dei lavoratori (costituitisi in appello per tre soltanto di loro) che si trattava di file del tutto vuoti;
- sulla base di tale accertamento di fatto, il giudice riteneva inesistente, e quindi non sanabile, la notificazione dell’atto d’appello, «per la totale mancanza materiale dell’atto da notificare».
Contro tale decisione in rito, il Ministero propone ricorso per Cassazione, deducendo che la Corte territoriale non aveva considerato il dovere del destinatario della notificazione di segnalare al notificante eventuali anomalie nell’invio degli atti mediante posta elettronica certificata (PEC) e di avere trattato come inesistenza un’ipotesi «di mera irregolarità o, al più, di nullità della notificazione.
Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto osserva quanto segue:
a) le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte messo in guardia il giudice sulla necessità di considerare «residuale» la categoria dell’inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l’atto (sia pure nullo) e il non atto ed è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto;
b) nel caso di specie, il procedimento di trasmissione degli atti risulta perfettamente conforme al diritto: il mittente e il destinatario sono i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente, come certificato dal gestore del servizio;
c) con riferimento alle anomalie che rendono illeggibili, o parzialmente illeggibili, i file allegati al messaggio di notificazione a mezzo PEC, si è già avuto modo di affermare che il destinatario ha il dovere di informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente;
d) assume decisiva rilevanza il fatto che il messaggio PEC trasmesso al difensore degli appellati indicava in modo inequivocabile sia la sua provenienza dall’Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero, sia i nomi degli appellati, sia l’oggetto della notificazione («ricorso in appello per la riforma della sentenza del Tribunale del Lavoro di Palermo»), sia, infine, il numero di iscrizione a ruolo del processo presso la Corte d’Appello di Palermo; ne deriva che la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l’esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione;
e) ciò esclude che si possa parlare di «totale mancanza dell’atto», da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la sussistenza dell’ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione;
Discende quindi il seguente principio di diritto: «Nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza, della notificazione».
Cassazione civile ordinanza 30082 2023