L'ANF impugna il regolamento sulle specializzazioni forensi davanti al TAR

L'ANF impugna il regolamento sulle specializzazioni forensi davanti al TAR
Martedi 6 Ottobre 2015

Com'è noto, è stato pubblicato sulla G.U. n. 214 del 15/09/2015 il D.M. 144/2015 relativo al “Regolamento recante le disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell'art. 9 della Legge 31/12/2012 n. 247”, che entrerà in vigore dal 14/11/2015. (leggi l'articolo pubblicato)

L'ANF, con un comunicato del 28/09/2015, ha reso noto che impugnerà il predetto regolamento avanti al TAR del Lazio, avendo riscontrato in esso troppo “criticità” e profili di illegittimità, su cui dovrà quindi decidere il giudice amministrativo.

Di seguito il testo del comunicato:


“Il regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista presenta evidenti profili di illegittimità, dunque non possiamo che impugnarlo di fronte al Tar del Lazio. ANF non é stata mai contraria, e non lo é tuttora, alle specializzazioni, ma, per come l’idea della “specializzazione” dell’avvocato è stata realizzata, il regolamento ministeriale presenta troppe criticità, addirittura ulteriori rispetto a quelle già evidenziate nel corso dell’iter amministrativo di formazione del provvedimento”.

Lo dichiara il segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense Luigi Pansini, in merito alla decisione presa dall’ANF – in occasione del suo Consiglio Nazionale tenutosi a Rimini nelle giornate del 26 e 27 settembre 2015 – di impugnare il regolamento n° 144 del 12 agosto scorso del Ministero della Giustizia.

“La specializzazione – continua Pansini citando uno degli aspetti dell’illegittimità del regolamento – non può essere ottenuta a seguito di un percorso esclusivamente teorico e culturale, ed è palese è la diversità di trattamento ed il disvalore dell’effettiva esperienza professionale, anche con riferimento al mantenimento del titolo di specialista, rispetto all’attività di frequenza di corsi normativi. Al contempo, la valutazione della “qualità” degli incarichi ai fini della comprovata esperienza non è ancorata ad alcun criterio oggettivo ma rimessa ad un apprezzamento ingiustificatamente discrezionale. Nel settore dell’esecuzione forzata, la qualità ed il numero degli incarichi rende di fatto generica l’individuazione del settore di specializzazione e paradossali il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specialista, dovendo l’avvocato escludere, per dimostrare la comprovata esperienza, gli incarichi aventi ad oggetto le medesime questioni giuridiche e che necessitano un’analoga attività difensiva”.

“Evidenti poi – aggiunge Pansini – sono la generica specializzazione in diritto penale, da un lato, e il numero molto alto di titoli specialisti nell’ambito del diritto civile, dall’altro, prospettandosi un’ulteriore disparità di trattamento tra gli iscritti agli albi. E lo stesso dicasi per il diritto amministrativo. Perplessità sorgono anche con riferimento alle norme in materia di concorrenza e non solo relativamente alla frequenza dei corsi obbligatori per il mantenimento del titolo e al potere del Consiglio Nazionale Forense di riconoscere le associazione specialistiche con le quali successivamente curare, “d’intesa”, il mercato della formazione specialistica”.

“Queste e tutte le altre criticità erano state portate all’attenzione della politica, delle istituzioni forensi e del Ministero della Giustizia anche nel corso dell’ultimo congresso nazionale dell’Avvocatura di Venezia del mese di ottobre 2014, con due mozioni (di cui una a firma ANF) approvate dalla massima assise dell’Avvocatura, evidentemente rimaste lettera morta, anche in sede di attuazione della volontà degli avvocati. Alla luce di tutto ciò la sensazione che si sia perso tempo prezioso è palese e dunque non abbiamo potuto far altro che decidere di rivolgerci al giudice” – conclude Pansini.

 

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