Affidamento figli: senza provvedimento del giudice, il genitore che “esclude” l'altro incorre nel reato ex art. 574 c.p.

Affidamento figli: senza provvedimento del giudice, il genitore che “esclude” l'altro incorre nel reato ex art. 574 c.p.
Lunedi 5 Ottobre 2015

Con la sentenza n. 38558 del 23/09/2015 la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione decide in merito ad una vicenda che, nel difficile rapporto tra ex conviventi (o ex coniugi) si può verificare – e si verifica - spesso: un genitore, nel caso di specie la madre, pone in essere azioni e/o condotte volte a sottrarre la figlia minore alla vigilanza e all'esercizio della funzione educativa da parte dell'altro genitore, in assenza di uno specifico provvedimento di affidamento del giudice civile.

Il tribunale in primo grado condanna la donna a otto mesi di reclusione per il reato di sottrazione di persona incapace ex art. 574 c.p. (la figlia minore), sentenza, questa, di fatto confermata anche dal giudice di appello: tra le varie condotte lesive della potestà genitoriale poste in essere dall'imputata, aveva assunto un particolare rilievo l'iniziativa della madre di iscrivere la figlia in una scuola in un paese limitrofo a quello di residenza all'insaputa dell'altro genitore.

La donna ricorre in Cassazione, rilevando che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistente la fattispecie di reato senza tener conto di alcuni elementi di fatto che escludevano sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato ascrittole.

In primo luogo le condotte tenute non avevano comportato una “globale sottrazione della minore alla vigilanza e alla funzione educativa del padre”, ma, al contrario, era il padre che per lunghi periodi di tempo si era disinteressato della figlia, limitandosi a sporadici incontri e tenendo comportamenti inconciliabili con il corretto sviluppo della minore; in secondo luogo era irrilevante, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'episodio della iscrizione a scuola.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso della donna, ritenendolo inammissibile, (essendo una mera riproposizione di doglianze di merito alle quali la Corte territoriale ha fornito risposta del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici) e sul punto osserva che correttamente la Corte d'Appello ha “evidenziato plurimi elementi di prova dai quali si ricava che con ripetute condotte e scelte unilaterali, protrattesi per un rilevante periodo di tempo, in assenza di provvedimenti di affidamento da parte del giudice civile e nella compresenza di soggetti titolari entrambi della potestà genitoriale, travalicano la linea di demarcazione tra una normale manifestazione dell'esercizio della propria potestà e il comportamento diretto a contrastare il diritto dell'altro coniuge...”.

Leggi la sentenza n. 38558

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