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Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna alla pena di otto mesi di reclusione emessa il 24.5.2011 nei confronti di C.S. dal Tribunale di Voghera per il reato di sottrazione di persona incapace (nella specie la figlia minore sottratta alla vigilanza e alla potestà genitoriale del coniuge separato, in assenza di provvedimenti di affidamento della minore), ha revocato la statuizione della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno e confermato nel resto la sentenza di primo grado.
C.S. ricorre personalmente per cassazione deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 574 c.p. e conseguenti vizi di motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto la sussistenza del reato contestato in mancanza di una globale sottrazione del minore alla vigilanza e alla funzione educativa dell'altro coniuge, sostanzialmente disinteressatosi della figlia per lunghi periodi di tempo, salvo sporadici incontri, e addirittura tenendo condotte inconciliabili con l'armonico sviluppo della minore, sicchè nel caso concreto mancherebbe uno specifico interesse della minore ad intrattenere rapporti con il padre. Non avrebbe poi rilevanza ai fini dell'integrazione del reato de quo il fatto che la ricorrente abbia iscritto la figlia in una scuola in un paese limitrofo a quello di residenza all'insaputa del padre. Mancherebbero dunque nel caso di specie sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato contestato.
Anche la parte civile L.S. ricorre, per mezzo del suo difensore-procuratore speciale, avverso la sentenza in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla esclusione, operata dalla Corte territoriale, della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore della C. al pagamento della somma liquidata in favore della stessa parte civile a titolo di risarcimento del danno.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da C.S. è inammissibile. Esso si sostanzia infatti nella mera riproposizione di doglianze di merito alle quali la Corte territoriale ha fornito risposta del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici (pp. 4/7). La Corte d'Appello di Milano ha in particolare evidenziato plurimi elementi di prova dai quali ricava con motivazione completa e congrua che con ripetute condotte e scelte unilaterali, protrattesi per un rilevante periodo di tempo, la ricorrente ha, in una situazione caratterizzata dall'assenza di provvedimenti di affidamento da parte del giudice civile e dalla compresenza dei soggetti titolari della potestà dei genitori, travalicato la linea di demarcazione tra una normale manifestazione dell'esercizio della propria potestà e il comportamento diretto a contrastare il diritto dell'altro coniuge, sempre peraltro nella considerazione che nella specie si tratta di condizioni potestative e cioè non dettate nell'interesse esclusivo del loro titolare, ma per il soddisfacimento di quello della persona incapace, sicchè il comportamento della ricorrente ha portato ad una globale sottrazione della figlia minore alla vigilanza e all'esercizio della funzione educativa dell'altro genitore. ...
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