Venerdi 10 Luglio 2015 |
Il Tribunale di Verona, con l'ordinanza del 18/06/2015 si è pronunciato in merito alla applicabilità dell'art. 3 comma 1 del D.L. 132/2014, che ha introdotto la negoziazione assistita come condizione di procedibilità in talune ipotesi, anche al caso in cui sia l'avvocato in proprio a dover agire nei confronti del cliente per il pagamento dei compensi professionali.
Un professionista cita in giudizio la cliente – trattasi di una società - per sentirla condannare al pagamento di due parcelle per l'attività svolta in suo favore, dell'importo complessivo di € 8.400,00.
Il legale prima di intraprendere la causa ha omesso di inviare alla controparte l'invito alla negoziazione assistita ex art. 4 comma 1 cit.
Il Tribunale, nel rilevare che trattasi di domanda che rientra nella previsione normativa dell'art. 3 ( richiesta di pagamento somme non eccedenti € 50.000,00) rinvia la causa dando termine alle parti per la comunicazione dell'invito ex art. 4 comma 1 D.L. 132/2014.
Il giudice di merito giunge alla predetta conclusione in base alle seguenti considerazioni:
In primo luogo la domanda non eccede il limite i € 50.000, per cui sussiste il presupposto del limite di valore previsto dalla legge;
Il convenuto è una società, per cui non può essere considerato tecnicamente un “consumatore” e pertanto non si applica l'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 3, che esclude la applicabilità della norma alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Parimenti, non è applicabile al caso de quo neppure il comma 7 dell'art. 3 del D.L. 132/2014, che stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.
A parere del Tribunale, infatti, quest'ultima disposizione è limitata ai soli casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente senza “difesa tecnica”, ex art. 82 1° comma cpc, ma non può essere estesa all'ipotesi particolare dell'avvocato, che, avvalendosi della facoltà che gli concede l'art. 86 cpc, sta in giudizio senza il ministero di altro difensore.
In questo caso l'avvocato è sia parte che difensore, e tale situazione è ben diversa da quella, ipotizzata dall'art. 82 cpc, della parte che sta in giudizio personalmente.
Da qui la decisione in esame.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
ORDINANZA
ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c.
La ricorrente ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la M.I. s.r.l. per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro 8.400,74, a titolo di compenso per due distinte attività di assistenza stragiudiziale che la ricorrente ha assunto di aver svolto, su incarico della resistente, una nel corso di un procedimento di mediazione e l’altra nel corso di un procedimento di atp.
La causa rientra tra quelle per le quali la procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dall’art.3 comma 1, del d.l. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014 ed entrato in vigore il 9 febbraio di quest’anno.
A tale conclusione si giunge alla luce delle seguenti considerazioni:
la somma oggetto della domanda di parte ricorrente, anche tenendo conto di quanto eventualmente spettante a titolo di interessi di mora, rientra nel limite dei cinquantamila euro fissato dalla predetta norma;
la resistente non ha la qualità di consumatore, avendo natura di persona giuridica, e pertanto non trova applicazione la clausola di esclusione di cui all’ultimo periodo dell’art. 3 comma 1, d.l. 132/2014;
la presente controversia non è riconducibile alla categoria di quelle per le quali le parti possono stare in giudizio personalmente e alle quali, ai sensi del comma 7 dell’art.3, d.l.132/2014 non si applica la disposizione di cui al comma 1 .
Infatti quest’ultima previsione deve ritenersi limitata alle cause di cui all’art. 82 comma 1, c.p.c o a quelle di cui all’art.14 d. lgs.150/2011, dovendosi quindi ritenere che, qualora una delle parti scelga il rito sommario speciale previsto da quest’ultima disposizione, non occorra esperire preventivamente la procedura di negoziazione assistita.
Può peraltro escludersi che ricada nell’ambito di applicazione della norma da ultimo citata anche l’ipotesi, come quella di specie, in cui l’avvocato stia in giudizio senza il ministero di altro difensore, avvalendosi del disposto dall’art. 86 c.p.c. In tale ipotesi infatti l’avvocato è contemporaneamente parte e difensore, a differenza della parte che sta in giudizio personalmente.
P.Q.M.
Fissa alle parti il termine di quindici giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per la comunicazione dell’invito di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 132/2014 e rinvia la causa all’udienza del 15 ottobre 2015 h. 09.30.
Verona 18/06/2015
Il Giudice