Con la sentenza n. 14659 del 13 giugno 2017 la Corte di Cassazione chiarisce quali obblighi permangono in capo ai GOA nei confronti della Cassa Forense.
Lunedi 19 Giugno 2017 |
Il caso: la Corte d'Appello di Genova accoglieva l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CNPAF) avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione svolta da L.I. contro la cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento della somma di C 676,44 dovuta alla CNPAF a titolo di sanzioni per l'omesso invio delle comunicazioni reddituali per gli anni 2000 e 2001.
Per la Corte territoriale l'appellante, essendo rimasto iscritto alla Cassa ai sensi dell’art.9 1 comma della legge 276/1997 pur dopo la cancellazione dall’Albo degli avvocati e pur dopo il pensionamento, era tenuto al versamento dei contributi sui redditi professionali ed assimilati; da tale premessa discendeva l’obbligo di rispettare la disposizione dell’art. 17 della l. 576/1980 in materia di comunicazioni obbligatorie alla Cassa dell’ammontare del reddito annuale da egli percepito come GOA, in mancanza della quale era dovuta la sanzione richiesta; il credito peraltro non si era prescritto in quanto la prescrizione era stata interrotta con comunicazione del novembre 2006 che il L. aveva riconosciuto di aver ricevuto.
L.I. propone ricorso per Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, nonché travisamento in quanto il ricorrente, non essendo iscritto alla Cassa ed avendo già definito la propria posizione previdenziale e professionale essendo in pensione, non poteva essere tenuto ad alcuna comunicazione obbligatoria ed alla relative sanzioni in caso di omissione.
La Cassazione rigetta il ricorso osservando che:
- l'art. 9, L. n. 276/1997, (intitolato "Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo") stabilisce che la nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 37, comma 1, numero 1^, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
- tuttavia rimane l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni;
- pertanto la nomina a giudice onorario aggregato comporta soltanto la cancellazione dall'albo degli avvocati, mentre "permane" l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza; da ciò si desume inoltre che l'indennità corrisposta ai giudici onorari aggregati è considerata "a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale “reddito professionale"; ed è pertanto, in quanto tale, soggetta all'obbligo di comunicazione annuale obbligatoria alla Cassa stabilito dall'art. 17 della medesima legge appena citata, per gli stessi redditi professionali conseguiti dagli avvocati.
Esito del ricorso: rigetto.