Con l’ordinanza n. 2976/2020, pubblicata il 7 febbraio 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alla legittimità o meno del deposito delle memorie di replica nel termine previsto dall’art. 190 c.p.c. senza il preventivo deposito della comparsa conclusionale.
Venerdi 14 Febbraio 2020 |
IL CASO: La vicenda ha origine dal giudizio promosso da una società nei confronti di un’altra società che, lamentando atti di concorrenza sleale e contraffazione dei segni distintivi, chiedeva al Tribunale di accertare la violazione dei diritti di privativa su ditta, insegna, marchio, denominazione e domain name, nonchè di commissione di atti di concorrenza sleale da parte della convenuta nei confronti dell’attrice, con conseguente inibitoria dei suddetti illeciti e il risarcimento dei danni.
La domanda veniva accolta parzialmente dal Tribunale, mentre la Corte di Appello in sede di gravame, proposto dalla società originariamente convenuta, lo ha accolto con conseguente rigetto delle domande della società attrice.
Pertanto, quest’ultima, avverso la sentenza di secondo grado interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra i vari motivi, la violazione o la falsa applicazione di legge in relazione all'art. 190 c.p.c. e agli artt. 24 e 111 Cost.
Secondo la ricorrente, la controparte aveva depositato nel giudizio d’appello la memoria di replica senza aver depositato la comparsa conclusionale, articolando con la suddetta memoria argomenti difensivi che erano stati recepiti nella sentenza della Corte territoriale.
LA DECISIONE: La Suprema Corte ha dichiarato infondato il motivo del ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni:
non esiste nessuna norma di diritto processuale che condizioni il diritto alla replica all'avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la comparsa conclusionale;
come affermato in altri arresti giurisprudenziali della stessa Corte di legittimità, la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c., deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale;
la funzione processuale degli scritti conclusionali è proprio quella di persuadere il giudice della bontà dei propri argomenti e in particolare le memoria conclusionale di replica mira alla confutazione degli argomenti avversari;
l'eventuale utilizzo improprio della memoria di replica a conclusionale non configura una lesione del diritto di difesa e soprattutto, ciò, non esonera la parte interessata dal censurare con apposito mezzo di impugnazione le statuizioni della sentenza per i loro vizi intrinseci, a prescindere dalla loro eventuale sintonia con le argomentazioni asseritamente irrituali della controparte.