Con l'ordinanza n. 23772/2017 del 11 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al Tribunale territorialmente competente per l'apertura della procedura dell'amministrazione di sostegno. Secondo i Giudici di legittimità la competenza spetta al Tribunale dove il beneficiario ha la dimora abituale e non a quello in cui lo stesso ha la residenza anagrafica.
La legge attribuisce la competenza per materia a conoscere le domande di ammissione all’amministrazione di sostegno al giudice tutelare.
Ai sensi dell’articolo 407 cod.civ. “Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero”.
E', quindi, lo stesso articolo 407 del codice civile ad indicare tra gli elementi richiesti per la presentazione del ricorso per la nomina dell'amministrazione di sostegno anche la "dimora abituale" del beneficiario, imponendo al giudice tutelare di sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce. Pertanto qualora il beneficiario si trovasse in una località al di fuori del circondario del Tribunale, l'esigenza di interloquire con lo stesso verrebbe ad essere gravemente frustrata.
IL CASO: La vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità riguarda il regolamento di competenza con il quale veniva impugnato il decreto emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Firenze che aveva rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Grosseto e dichiarato l’apertura della procedura per la nomina dell’amministrazione di sostegno.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento nel dare atto che il beneficiario al momento della proposizione del ricorso era residente anagraficamente ed anche dimorante nel Comune di Firenze, ha rigettato il ricorso e dichiarato la competenza del Tribunale di quest’ultima città, evidenziando che in tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore.