Con l’ordinanza n. 3436/201, pubblicata il 13 febbraio scorso, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione concernente l’assoggettabilità o meno al regime della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 delle cause relative all’ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti nascenti dal rapporto di lavoro. Secondo i Giudici di legittimità la sospensione feriale dei termini non si applica al giudizio per l’ammissione dei crediti relativi a rapporti di lavoro.
IL CASO: la vicenda esaminata dagli Ermellini nasce dalla sentenza con la quale la Corte di Appello dichiarava inammissibile l’appello avverso la decisione del Tribunale che aveva rigettato l’istanza di ammissione al passivo tardiva depositata nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria avente ad oggetto un credito relativo ad un rapporto di lavoro cessato con la società ammessa alla suddetta procedura concorsuale. La Corte territoriale evidenziava che il gravame era stato proposto oltre il termine dei sessanta giorni decorrenti dal deposito della sentenza di primo grado. Pertanto, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, contestando la rilevata tardività dell’impugnazione e deducendo, in particolare, la violazione degli artt. 325 e 327 c.p.c.
La controricorrente società in amministrazione straordinaria eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, essendo la notifica eseguita oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza.
La Corte di Cassazione:
Rilevava che al giudizio non si applicava la sospensione dei termini feriali;
Poiché nelle more la questione era stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, riteneva necessario attendere la decisione delle predette Sezioni Unite e rimetteva il giudizio ad un altro ruolo.
Con sentenza n. 10944/2017, le Sezioni Unite ribadivano il seguente principio di diritto, secondo il quale “benché, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, i giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, la sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, che, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto del RD. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 ed la L. n. 742 del 1969 cit., art. 3, in ragione della materia che ne forma oggetto”.
Pertanto, secondo la Cassazione, i giudizi avente ad oggetto crediti di lavoro, fanno eccezione al principio generale della sospensione dei termini feriali (cfr. Corte di Cassazione, n. 16494/2013 e n. 24862/2015).
LA DECISIONE: Fissata una nuova udienza, a seguito della rimessione al nuovo ruolo, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, applicando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza nr. 10944/2017, ha ritenuto il ricorso inammissibile, evidenziando che:
la controversia esaminata rientra tra quelle contenute nell’articolo 409 c.p.c., trattandosi di spettanze conseguenti a rapporto di agenzia (o comunque parasubordinato) nel quale il lavoratore è persona fisica;
2. anche se i giudizi di accertamento dei crediti concorsuali sono tutti disciplinati dallo speciale rito fallimentare, la sospensione feriale non opera in presenza di istanze di ammissione di crediti di lavoro.