Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 3436 del 13/02/2018

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 3436 del 13/02/2018
Venerdi 23 Febbraio 2018
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2006-2014 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO n. 28, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO VENFRUSO;

- ricorrente -

contro

CESAME-CERAMICA SANITARIA DEL MEDITERRANEO S.P.A., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO n. 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO SANTORI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1664/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, emessa il 29/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1664/2012, ha dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale con la duale era stato respinto il ricorso di insinuazione tardiva al passivo della s.p.a. Cesame da parte di V.F. per importi relativi al rapporto di lavoro cessato con la società in amministrazione straordinaria. Ha rilevato la Corte territoriale, infatti, che l'appello era stato proposto con ricorso notificato alla Cesame s.p.a. in data 19.05.2010, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal deposito della sentenza di primo grado avvenuto in data 05.03.2009.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il V. contestando la rilevata tardività dell'impugnazione e denunciando, in particolare, la violazione degliartt. 325 e 327 c.p.c.. ...

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