Il Pubblico Ministero è l'unico organo col potere di invocare il riconoscimento della responsabilità penale anche per i casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Giovedi 22 Febbraio 2018 |
Poiché tale causa di non punibilità presuppone una valutazione di sussistenza della rsponsabilità, il GIP non può riconoscerla in assenza di una specifica richiesta del Pubblico Ministero.
Massima: Se il Giudice per le indagini preliminari riconosce la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. in assenza di una richiesta specifica in tal senso del Pubblico Ministero, ilprovvedimento è nullo.
Osservazioni.
La Suprema Corte ricorda che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis codice penale presuppone una valutazione di sussistenza della responsabilità, a differenza dell'ordinaria archiviazione per infondatezza della notizia di reato o carenza della condizione di procedibilità.
Giurisprudenza rilevante.
Cass. 36857/2016
Cass. 8842/2006
Cass. 3016/1999
Disposizioni rilevanti.
Codice penale
Vigente al: 20-02-2018
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
Codice di procedura penale
Vigente al: 20-02-2018
Art. 411 - Altri casi di archiviazione
1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.