AGCM: vessatoria la clausola che penalizza l'assicurato che si rivolge all'avvocato.

AGCM: vessatoria la clausola che penalizza l'assicurato che si rivolge all'avvocato.
Venerdi 30 Dicembre 2016

Con provvedimento n. 26255 pubblicato nel Bollettino n. 46/2016 del 27.12.2016 l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) si è pronunciata in merito alla clausola rubricata “Condizione Aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica” limitatamente ai rapporti contrattuali tra l’impresa e i clienti consumatori, nelle due versioni di seguito trascritte:

a) “Condizione Aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica: per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto – CARD, l’assicurato si impegna a:

  • non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati /procuratori legali e simili);

  • ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15.000 euro.

    In cambio di tale obbligo l’impresa opera uno sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro se l’assicurato viola il predetto impegno l’impresa applica una penale di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest’ultimo”;

b) “Condizione aggiuntiva RC “Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica”. Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto – CARD, l’assicurato si impegna a:

  • non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati/procuratori legali e simili);

  • ricorrere preliminarmente alla procedura di “conciliazione paritetica” se l’ammontare del danno non supera i 15.000 euro.

    In cambio di tale obbligo l’impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro, se l’assicurato viola il predetto impegno, l’impresa applica una penale del 20% del valore del sinistro con il limite massimo di 500 euro da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento”.

    Ebbene, l'AGCM ha qualificato come clausole  vessatorie ai sensi del Codice del Consumo, ai sensi degli articoli 33, comma 2, lettere f) e t), nonché 34, comma 2), le suddette clausole, che di fatto “sanciscono a carico del comsumatore restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi: la limitazione nella facoltà di rviogersi a terzi, quali professionisti o patrocinatori, discende infatti dal disincentivo a tale comportamento indotto dalle pesanti conseguenze determinate dall'imposizione della penale....Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il diritto del danneggiato a tutelare i propri interessi, affidandosi alla competenza di un legale o di uno studio tecnico, deve essere riconosciuto anche nella fase prodromica al giudizio, assistenza che è espressamente ritenuta dalla Cassazione necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento..... Si tratta di una previsione che oltre a costituire una limitazione alla autonomia contrattuale del consumatore nei rapporto con terzi soggetti, nel caso di specie, integra anche un illegittimo pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito”.

Allegato:

AGCM clausole vessatorie 2016

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