Il Tribunale di Milano con decreto del 7 luglio 2016, nel decidere un caso di affidamento di una minore, ha individuato nella nomina di un “coordinatore genitoriale” la misura più idonea a risolvere o mitigare le situazioni conflittuali tra i genitori.
Lunedi 30 Gennaio 2017 |
Il padre di una minore nata nell’anno 2009 proponeva ricorso volto ad ottenere la modifica del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni, che aveva disposto l’affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Il ricorrente lamentava comportamenti inadeguati della madre, volti principalmente ad ostacolare le relazioni tra la figlia ed il padre, a cui si aggiungevano alcune scelte discutibili in merito alla salute della bambina: pertanto il padre chiedeva all’autorità giudiziaria di verificare l’adeguatezza del ruolo genitoriale materno, anche ai fini del collocamento della minore; si costituiva la madre, che contestava quanto lamentato dall'ex coniuge.
Il Tribunale disponeva una CTU psicodiagnostica sulle parti e sulla minore; all'esito della indagine svolta dal CTU, il Tribunale, aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, osserva che:
1) non si ravvisano ragioni per provvedere ad un affidamento mono genitoriale: ed invero, come osservato dal CTU “ il miglior regime di affidamento è quello condiviso in modo da garantire sia al padre che alla madre l’esercizio di una genitorialità completa, anche tenendo conto delle esigenze psicologiche della minore che vanno nel senso di una fruizione adeguata della coppia genitoriale”;
2) dall'esame emerge che sia il padre che la madre non presentano disturbi di personalità di stampo psichiatrico: anzi, proprio nella consapevolezza che le buone competente genitoriali e la capacità di entrambi di comprendere il ruolo cruciale che una buona relazione tra i medesimi potrà ricoprire allo scopo di evitare nella minore il rischio evolutivo a cui potrebbe, in caso contrario, essere prognosticamente esposta, si conferma il regime dell’affidamento condiviso;
3) al tempo stesso, tenuto conto che tra i genitori permane una elevata conflittualità, su adesione di entrambe le parti, viene disposta la nomina di un “coordinatore genitoriale”: figura nuova nel panorama giuridico italiano ma ben nota in altri ordinamenti (popolare negli USA e species del più ampio genus di ADR (Alternative Dispute Resolution), egli è soggetto qualificato, cui viene demandato il compito di prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziali in punto di responsabilità genitoriale; più in particolare il coordinatore genitoriale ha lo specifico compito di facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali e con lo scopo di ridurre l’eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie;
4) tra i suoi compiti vi è quello di:
- coadiuvare i genitori nelle scelte in tema di salute della minore (es: il professionista a cui rivolgersi, gli interventi medici da seguire, i trattamenti terapeutici ecc), di educazione (scelte scolastiche) e formative della minore;
- coadiuvare i genitori nella osservanza del rispetto del calendario relativo alla modalità di esercizio del diritto di visita in favore del genitore non collocatario, in particolare aiutando e suggerendo ai genitori le opportune riflessioni in punto di opportunità/ inopportunità dì apportare modifiche e deroghe al calendario di frequentazione della minore;
- guidare i genitori nel negoziare ed accordarsi sul tempo da trascorrere e condividere con la figlia, con conseguente riduzione degli effetti dannosi che il conflitto genitoriale provoca sul benessere psicofisico della figlia;
- segnalare con urgenza all’autorità giudiziaria minorile ogni condizione di concreto pregiudizio psicofisico della minore che venisse a ravvisare.
- salvaguardare e preservare la relazione tra i genitori e la minore, fornendo le opportune indicazioni (sulla base della CTU) eventualmente “ correttive” dei comportamenti disfunzionali dei genitori rispetto al progetto di crescita, autonomizzazione e distacco della minore dalle figure dei genitori.
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