In un procedimento tra T e.L., relativo all'affidamento di figli di genitori non coniugati, il Tribunale per i Minorenni disponeva l'affidamento condiviso di una minore, con collocamento presso la madre, e poneva a carico del padre un contributo di mantenimento della figlia, per l'importo di €. 450,00 mensili.
La Corte di Appello confermava il provvedimento, avverso il quale il padre propone ricorso per Cassazione in punto assegno.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16296 del 3 agosto 2015 nel respingere il ricorso del padre, ribadisce i seguenti principi in materia processuale ed in merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento:
Per giurisprudenza consolidata, il provvedimento della Corte di Appello, relativo all'affidamento e al mantenimento di figli di genitori non coniugati, è suscettibile di ricorso per cassazione, tanto più dopo la recente riforma della disciplina della filiazione ( L. 219/12 e D.Lgs. 154/13).
In merito al contestato importo dell'assegno di mantenimento, per la Cassazione il giudice di appello ha correttamente motivato il proprio provvedimento, non condividendo le censure del ricorrente per i seguenti rilievi:
- Per giurisprudenza consolidata il genitore ha l'obbligo di procurarsi i mezzi di mantenimento dei figli;
- gli studi universitari, per i giudici, non possono esonerare il genitore dal suddetto obbligo;
- l'odierno ricorrente non solo è proprietario di un immobile e di un automobile Audi A3, ma può usufruire di sensibili aiuti da parte dei familiari dotati di buona posizione economica; del resto gli ascendenti sono tenuti, ai sensi degli artt. 148 e – oggi – 316 bis c.c. a fornire provvista al genitore che non abbia redditi sufficienti, per il mantenimento dei nipoti; il ricorrente può dunque provvedere al mentenimento del figlio, alienando beni o utilizzando gli aiuti dei parenti.