In un procedimento tra T.B. e L.L., relativo all'affidamento di figli di genitori non coniugati, il Tribunale per i Minorenni di Bari disponeva l'affidamento condiviso di una minore, con collocamento presso la madre, e poneva a carico del padre contributo di mantenimento della figlia, per l'importo di €. 450,00 mensili. La Corte di Appello di Bari con decreto in data 18/10/2012 confermava il provvedimento, impugnato dal padre in punto assegno.
Ricorre per cassazione il padre. Resiste con controricorso la madre.
Per giurisprudenza consolidata, il provvedimento della Corte di Appello, relativo all'affidamento e al mantenimento di figli di genitori non coniugati, è suscettibile di ricorso per cassazione, tanto più dopo la recente riforma della disciplina della filiazione ( L. 219/12 e D.Lgs. 154/13).
In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica del provve s Rentto impugnato. Correttamente il giudice a quo precisa che il genitore ha l'obbligo di procurarsi i mezzi di mantenimento dei figli, e gli studi universitari all'età di 35 anni) non possono costituire alibi per sottrarsi a tale obbligo.
La Corte di merito procede ‐ come sicuramente è possibile fare anche in materia familiare ‐ per presunzioni. L'odierno ricorrente è proprietario di un immobile e può usufruire di sensibili aiuti da parte dei familiari dotati di buona posizione economica (del resto non va dimenticato che gli ascendenti sono tenuti, ai sensi degli artt. 148 e – oggi – 316 bis c.c.a fornire provvista al genitore che non abbia redditi sufficienti, per il mantenimento dei nipoti). Il ricorrente potrebbe dunque provvedere, alienando beni o utilizzando gli aiuti dei parenti. Richiama pure il provvedimento la isponibilità da parte del ricorrente stesso di una auto AUDI A3.
4. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 2.000,00 per compensi ed €. 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Va rigettato il ricorso, con condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.