La Corte ha riconosciuto il legame giuridico tra adottato e i parenti dell'adottante anche nelle ipotesi di stepchild adoption, adozione mite, maternità surrogata o gestazione per altri.
Lunedi 28 Febbraio 2022 |
Giovedì 24 febbraio 2022, la Corte Costituzionale si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bologna - delle disposizioni che escludono, nelle ipotesi di adozioni di minori in casi particolari, l'esistenza di rapporti tra il minore adottato e i parenti dell'adottante: il dubbio ha investito, cioè, l'articolo 55 della L. n. 184/1983, in combinato disposto con l'articolo 300, comma secondo, cod. civ.
In particolare, il caso affrontato dalla Corte ha riguardato la richiesta del padre intenzionale di due minori, unito civilmente con il proprio compagno, che ha fatto ricorso alla surrogazione di maternità negli Stati Uniti e che chiedeva, oltre all'adozione delle bambine, figlie biologiche del partner, anche l'esplicito riconoscimento di un legame delle piccole con i suoi parenti. A parere dei ricorrenti, la normativa vigente, nel nostro ordinamento, sarebbe in evidente contrasto con il principio di parità di trattamento di tutti i figli e impedirebbe alle minori di godere pienamente della loro vita familiare.
Il Tribunale per i minorenni, investito della questione, aveva sì riconosciuto l'adozione ma non l'esistenza di un legame di parentela delle bambine con gli altri parenti dell'adottante e ciò perchè osterrebbe all'accoglimento della pronuncia dichiarativa, ex art. 277 cod. civ., l'art. 300 cod. civ., al secondo comma, disposizione richiamata espressamente dall'art. 55 della legge sull'adozione.
L'Ufficio comunicazione e stampa della Consulta, con apposito comunicato, anticipatorio del deposito della sentenza, ha dichiarato che le disposizioni ora richiamate ed oggetto del giudizio sono state ritenute incostituzionali nella parte in cui non prevedono che "l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante", rapporto, per contro, fondamentale e determinante per la formazione dell'identità del bambino.
L'incostituzionalità è stata dichiarata sulla scorta della considerazione che l'assenza di riconoscimento dei rapporti con i parenti dell'adottante discrimina, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, il bambino adottato nelle forme dell'adozione particolare, rispetto agli altri figli e lo priva di quelle relazioni giuridiche che contribuiscono alla formazione della sua identità.
Così si legge nel comunicato: “Il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell'adottante discrimina, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, il bambino adottato “in casi particolari” rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo”.
Rimaniamo in attesa del deposito della sentenza.