E' all'esame della Commissione Giustizia della Camera il ddl n. 2669 recante “Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali”, già presentato in data 15/10/2014.
Venerdi 25 Marzo 2016 |
Il testo, che si compone di 5 articoli, prevede l'inserimento nel codice civile dell'art. 162 bis, rubricato come “Accordi prematrimoniali”.
All'art. 2 del ddl si legge che “i futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, con atto pubblico o mediante convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
In presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti gli accordi devono essere autorizzati dal Procuratore della Repubblica: nel caso in cui procuratore della Repubblica ritenga che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, ne indica i motivi e invita le parti a un’eventuale riformulazione; se non ritenga autorizzabile neppure la versione eventualmente riformulata, nega definitivamente l’autorizzazione.
Possibile contenuto degli accordi:
a) un coniuge può attribuire all’altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare, ai sensi dell’articolo 2645-ter, i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica degli stessi.
b) ciascun coniuge non può attribuire all’altro più di metà del proprio patrimonio;
c) ciascun coniuge può anche rinunciare al mantenimento da parte dell'altro, salvo il diritto agli alimenti;
d) ciascun coniuge può trasferire all’altro coniuge o a un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità.
e) possibilità di stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con gli accordi prematrimoniali.
f) possibilità di inserire clausole relative alla successione di uno o entrambi i coniugi, in deroga al divieto di patti successori e alle norme in materia di di riserva del coniuge legittimario;
Gli accordi prematrimoniali possono essere stipulati o modificati dai coniugi anche durante il matrimonio e comunque prima del deposito del ricorso per separazione personale, ovvero prima della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita ovvero della conclusione dell’accordo.
I ricorsi di separazione personale e di divorzio devono contenere il riferimento agli accordi prematrimonali.
Nell'ambito del giudizio di separazione o divorzio il tribunale adito dispone in conformità agli accordi prematrimoniali.