L' abbagliamento dei raggi solari non è caso fortuito: chi investe è penalmente responsabile

L' abbagliamento dei raggi solari non è caso fortuito: chi investe è penalmente responsabile
Lunedi 19 Gennaio 2015

Sopratutto nei mesi invernali, quando il sole è basso all'orizzonte, può capitare – come in effetti è capitato – che il conducente di un'autovettura investa un pedone o un motociclista a causa  dell'abbagliamento dei raggi solari.

La Cassazione penale, con la sentenza n. 52649 del 18/12/2014, si è occupata della suesposta fattispecie, che prende le mosse da una decisione del Giudice di Pace, il quale, nel decidere in merito alla penale responsabilità del conducente di un'auto che aveva investito un motociclista, lo aveva assolto in primo grado dal reato di cui all'art. 590 c.p. per assenza dell'elemento soggettivo.

Ssecondo il Giudice di Pace infatti il sinistro era stato determinato dall'improvviso accecamento -causato dalla luce del sole- del conducente dell'auto, il quale per questa ragione non aveva potuto avvedersi della presenza della moto della persona offesa nell' area di intersezione e tale situazione integrava, secondo il giudice di merito, un'ipotesi di caso fortuito.

Su ricorso della Procura della repubblica, la Corte di cassazione interviene sulla questione, delineando in primo luogo i contorni del caso fortuito: per gli Ermellini, infatti, “il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile.”

Nel caso di specie, precisa la Corte, non può escludersi la responsabilità penale del conducente del veicolo investitore, in quanto, “in tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra e non può integrare il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone” .

Per la Suprema Corte, infatti, in una situazione di abbagliamento il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, ad adottare tutte le opportune cautele per non creare intralcio alla circolazione, ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.

Di conseguenza la sentenza di primo grado deve essere annullata con rinvio ad altro Ufficio del Giudice di Pace.

 

Leggi il testo della sentenza n. 52649

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