Cassazione penale: sentenza n. 52649 del 18/12/2014

Cassazione penale: sentenza n. 52649 del 18/12/2014
Lunedi 19 Gennaio 2015

Svolgimento del processo
Con sentenza del 18/07/2013 il Giudice di Pace di Cosenza assolveva S.A. dal reato di cui all'art. 590 c.p. perchè il fatto non costituisce reato.
Riteneva il Giudice di Pace che il sinistro era stato determinato dall'improvviso accecamento di S.A. causato dalla luce del sole e che tale circostanza aveva impedito al prevenuto di rilevare la presenza della moto della persona offesa nell'area di intersezione. Pertanto, secondo il Giudice di Pace, l'evento era stato cagionato dall'abbagliamento della luce del sole e quindi da caso fortuito. Avverso tale statuizione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza proponeva ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 590 e 45 c.p. in quanto, a suo avviso, il giudice di prime cure non aveva esaminato nè interpretato gli elementi probatori a sua disposizione, dal momento che il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto, renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento assolutamente non prevedibile ed evitabile. Nella fattispecie che ci occupa invece l'eventuale abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integrerebbe un caso fortuito e quindi non escluderebbe la penale responsabilità per i danni che siano derivati alle persone.

 

Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Il percorso argomentativo del giudice di Pace appare infatti illogico, contraddittorio e soprattutto violativo della corretta applicazione delle norme invocate con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'esimente del caso fortuito.
Tanto premesso si osserva che il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile.
Nella fattispecie che ci occupa, invece, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non esclude la sua responsabilità, essendo egli tenuto ad interrompere la marcia, specialmente in vista di un incrocio e quando, come nella fattispecie di cui è processo, egli si appresta ad effettuare una manovra di svolta a sinistra del mezzo. Il conducente quindi dovrà adottare tutte le più opportune cautele al fine di non creare intralcio alla circolazione o l'insorgere di altri pencoli ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di questa Porte che questo Collegio condivide, (cfr, tra le altre; Cass. sez. 4, sent. N.10337 dell'1.06.1989, Rv 181837) secondo cui "in tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone.
In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità".
Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. deve essere quindi pronunziato annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di Pace di Cosenza.

 

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di Pace di Cosenza.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.011 secondi