La commissione finanze, nella seduta del 16 aprile 2012, ha approvato alcuni emendamenti al DDL di conversione del D.L. 2 marzo 2012 che si aggiungono a quelli già approvati dal senato (v. articolo pubblicato).
Queste le novità in materia di IMU:
1) Versamento IMU: solo per la prima casa è possibile, a scelta del contribuente, il pagamento dell' IMU in tre rate:
Dato che il 16 giugno è sabato, per la prima rata c'è tempo fino a lunedi 18 giugno; analogamente per il 16 settembre, che cade di domenica, la scadenza slitta al 17.
L'importo dell'IMU che determina le rate da versare sarà calcolato con l'aliquota base del 4 per mille e la detrazione di € 200 per la prima casa più l'eventuale maggiorazione per i figli residenti di età inferiore ai 26 anni. (per un rapido calcolo dell'IMU potete utilizzare l'applicazione online).
Per le abitazioni secondarie (le c.d. seconde case) restano le due rate: 50% entro il 16 giugno (che slitta al 18) ed il conguaglio entro il 16 dicembre; anche in questo caso si dovrà utilizzare l'aliquota di base che per le abitazioni secondarie è pari al 7.6 per mille.
Il conguaglio IMU sarà calcolato sulla base delle aliquote locali che i comuni avranno stabilito nel frattempo (entro il 30 settembre).
2) Imu Prima Casa: l'abitazione adibita come prima casa, con diritto alle detrazioni ed all'aliquota agevolata, potrà essere al massimo una per ciascun nucleo familiare.
3) Imu per i Coniugi Separati: l'Imu è a carico del coniuge separato che vive nella casa coniugale assegnata, anche se non è di sua proprietà.
Di seguito il testo delle modifiche approvate in commissione finanze:
"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".
"Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate."
Servizi correlati: calcolo IMU online
Per quanto riguarda la riforma fiscale il consiglio dei ministri, riunitosi lunedì 16 aprile 2012 ha dato il via libera al ddl delega.
Dalle ultime indiscrezioni sembra rientrata l’ipotesi del c.d.“fondo taglia tasse”, ovvero il fondo da alimentare con il recupero dell'evasione fiscale, che doveva essere destinato a ridurre progressivamente la pressione fiscale.
Salta, almeno per il momento, la tanto attesa riduzione delle aliquote IRPEF che sarà subordinata alla valutazione dei risultati ottenuti con la riforma.
Nel capitolo’ “equità e razionalità del sistema fiscale” del dl delega segnaliamo infine la revisione del catasto dei fabbricati, che sarà attuata in collaborazione con i Comuni e l’Agenzia del territorio, con l’obiettivo di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita.
Con la riforma si vuole ridefinire i fabbricati in base non solo a valori ma anche a criteri più aggiornati: localizzazione, qualità dell’immobile e superficie in metri quadri.
Per le unità immobiliari urbane saranno applicati i seguenti principi e criteri direttivi:
(1) riferimento ai rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato in un arco temporale triennale antecedente alla nuova determinazione;
(2) definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare;
(3) rideterminazione delle destinazioni d’uso catastali ordinarie e speciali;
(4) determinazione del valore patrimoniale medio ordinario.
La rendita media ordinaria per le unità immobiliari sarà valutata attraverso l’analisi delle statistiche sui valori di mercato; inoltre sono previsti meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità immobiliari.
Infine, per evitare che la revisione delle rendite catastali causi un aggravio del carico fiscale, è prevista la contestuale riduzione delle aliquote.