Venerdi 3 Febbraio 2012 |
Il buon vecchio proverbio 'la gatta frettolosa fa i gattini ciechi' è perfetto per descrivere la genesi di questo disegno di legge e il parere della Commissione Giustizia al Senato sembra stigmatizzare perfettamente questo concetto, almeno per quanto riguarda l'articolo 9 sulle libere professioni.
Una volta 'salvata' la Nazione con il decreto 'salva Italia', bisognava fare qualcosa in fretta per placare la furia dei mercati, insaziabili e diffidenti, (il famoso 'spread' è sceso ma fino a quando?) e quella dei cittadini inferociti dalla stangata.
Il "Giano bifronte", che da un lato prende e dall'altro dà, questa volta ha pensato di farlo a spese dei professionisti, dimenticandosi che sono pur sempre dei consumatori e che a loro volta, rispetto ai poteri forti di banche, assicurazioni, gruppi industriali etc, sono la parte contrattualmente più debole.
Considerato lo stato in cui versa la categoria forense, verrebbe quasi da pensare che il provvedimento fosse pronto nel cassetto da anni, in attesa del momento propizio per il suo debutto, ma a ben vedere è solo il frutto di decisioni emotive dell'ultima ora, caratterizzate anche da una buona dose di inaspettata superficialità (per usare un eufemismo).
Inaspettata perchè da un 'governo tecnico' è lecito aspettarsi qualcosa di meglio e perchè non è ammissibile che si possa liquidare in poche righe una materia così delicata come quella delle professioni; si ha l'impressione di trovarsi di fronte allo studente che, non avendo ripassato la lezione, tenta di svolgere comunque il compito in classe per prendere almeno 'la sufficienza'.
Il CNF ha espresso l'auspicio perchè il Parlamento apporti le necessarie modifiche al provvedimento e la Commissione Giustizia ha proposto addirittura l'abrogazione dell'intero articolo 9.
Un primo importante passo per il ritorno alla normalità.
Di seguito il parere della commissione.
Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente Giustizia - Resoconto sommario n. 288 del 01/02/2012
Presidenza del Presidente BERSELLI
Intervengono il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Zoppini, il ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3110
La Commissione, esaminato per quanto di competenza il provvedimento, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
per quanto riguarda l'articolo 3, che sia in primo luogo modificato il comma 1 del nuovo articolo 2463-bis del codice civile, nella parte in cui prevede la possibilità di costituire con atto redatto per scrittura privata società semplificate a responsabilità limitata. Al riguardo si segnala l'opportunità di prevedere che l'atto costitutivo della società sia redatto per atto pubblico notarile, stabilendo eventualmente al fine di assicurare il contenimento dei costi di costituzione tariffe notarili agevolate o auspicabilmente la stipula a titolo gratuito, anche in osservanza dagli articoli 11 e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 101 del 16 settembre 2009. Che sia altresì modificato il numero 3) del primo comma del nuovo articolo 2463-bis, prevedendo un ammontare minimo di capitale costitutivo più elevato e congruo alla natura delle società a responsabilità limitata e introducendo un ammontare massimo; con riferimento poi al quinto comma del predetto articolo 2463-bis, si segnala l'opportunità di disciplinare in modo più razionale gli effetti del superamento da parte dei soci dell'età che dà diritto all'agevolazione, stabilendo che la società debba essere trasformata o sciolta quanto il più giovane dei soci che l'hanno costituita abbia superato i trentacinque anni d'età; la nuova normativa dovrà inoltre essere modificata nel senso di specificare che il limite di età valga anche per gli amministratori e di renderla compatibile con le disposizioni in materia di riciclaggio e di contrasto alla mafia e con quelle in materia di certificazione della veridicità dei verbali e delle cessioni di quote societarie;
per quanto riguarda la lettera a) del comma 3 dell'articolo 32, che sia soppresso l'obbligo di mettere a disposizione per l'accertamento "per cinque giorni consecutivi non festivi" le cose danneggiate al fine di consentirne l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
per quanto concerne l'articolo 43 che sia specificata e integrata la disciplina dell'istituto della finanza di progetto per la realizzazione e gestione delle strutture carcerarie, in particolare chiarendo le modalità di remunerazione dell'investimento, ivi comprese quelle del recupero degli oneri di ammortamento, e la natura, l'ampiezza e il contenuto delle attività gestionali di "custodia", escluse dall'oggetto della convenzione di cui al comma 2.
E parere contrario sugli articoli 2, 9 e 29
Relativamente all'articolo 2, sul quale il parere contrario è stato votato a maggioranza, è emersa nel corso della discussione, accanto ad una diversità anche accentuata di opinioni in ordine alla auspicabilità dell'istituto del tribunale delle imprese, una generale condivisione sulla assoluta inopportunità del ricorso in questa materia alla decretazione d'urgenza. La Commissione ha in particolare condiviso una vivissima perplessità sull'opportunità di procedere, con norma di immediata vigenza, ad una così incisiva modifica sui criteri di competenza territoriale in una vasta parte del contenzioso civile, proprio mentre è in corso di svolgimento la complessa procedura di esercizio della delega in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie;
relativamente alle disposizioni in materia di servizi professionali che sia integralmente soppresso l'articolo 9.
Si osserva infatti che i commi 1 e 2 hanno determinato il sostanziale blocco delle liquidazioni giudiziarie e di conseguenza l'emanazione dei relativi provvedimenti, per effetto, da un lato, della circostanza che l'adozione con decreto-legge ne determina la vigenza immediata e, dall'altro, della mancanza dei decreti ministeriali che determinano i parametri dei compensi.
Vi è poi da osservare la assoluta irragionevolezza della norma che prevede da un lato l'evoluzione di parametri legali e dall'altro l'ineludibilità a pena di nullità dei medesimi parametri.
Il comma 2, poi, introduce un obbligo di formulazione di un preventivo dettagliato degli oneri delle prestazioni professionali che in molti casi, si pensi in particolare alla professione forense, appare sostanzialmente inattuabile in relazione ad un'attività per la quale il professionista assume obbligazioni di mezzi e non di risultato, con riferimento a vicende processuali che non sono prevedibili in quanto non determinate unicamente dalla volontà e dalle strategie della parte e del suo avvocato, ma anche da quelle delle altre parti o del pubblico ministero, nonchè dalle decisioni di un giudice (v. articolo pubblicato).
Il comma 5, poi, reca innovazioni in materia di disciplina dei tirocini professionali che appaiono difficilmente compatibili con la natura propria di tale istituto, che è quella di formare la competenza pratica minima necessaria per l'accesso alle professioni regolamentate e, per quanto riguarda in particolare il tirocinio per l'accesso alla professione forense, non tiene conto dell'obbligo - che è stato inserito nel testo di riforma della professione attualmente all'esame del Parlamento, e che rappresenta un'innovazione ritenuta indispensabile e condivisa da tutte le forze politiche e dagli operatori - di riconoscere un equo compenso all'attività lavorativa svolta dal tirocinante;
con riferimento all'articolo 29 ritenendo vessatorie ed ingiustamente lesive dei diritti del danneggiato le previsioni della norma.