Mercoledi 28 Settembre 2011 |
L’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31.12.1992, come modificato dall’art. 1-bis comma 35-quater lett. c) del D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14.09.2011 n. 148 e pubblicato nella G.U. n. 216 del 16.09.2011, prevede che:
"all’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell0atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della notificazione del ricorso."
Quindi, a partire dal 17 Settembre 2011, data dell'entrata in vigore del provvedimento, subentra l’obbligo per la parte ricorrente di depositare la nota di iscrizione al ruolo del ricorso tributario nel Registro Generale dei ricorsi o degli appelli al momento della costituzione in giudizio.
NOTA:
La pagina delle Note di Iscrizione a Ruolo è stata aggiornata
con i nuovi modelli pubblicati dal Dipartimento delle Finanze.