Mediazione Civile: le nuove tariffe 2011 e le ultime novitą in materia

Decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145.
Mediazione Civile: le nuove tariffe 2011 e le ultime novitą in materia
Sabato 3 Settembre 2011

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25/8/2011 il decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 contenente diverse modifiche al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Il decreto, in vigore dal 26 agosto 2011, è stato emanato dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato del 9 giugno 2011, n. 2228.

Le novità principali riguardano l'introduzione di un "tirocinio assistito" obbligatorio per i mediatori e la sensibile riduzione delle tariffe in caso di mancata partecipazione della controparte.

Ancora nessuna modifica invece per quanto riguarda la presenza obbligatoria dell'avvocato durante le mediazione.

 

Qui il testo completo del decreto.

 

Ma vediamo in sintesi le novità salienti:

 

1) Operatività (Art. 3)

La seduta di mediazione dovrà svolgersi anche in caso di mancata adesione della parte chiamata in mediazione.

 

2) Obblighi dei Mediatori (Art. 4):

In aggiunta all'aggiornamento biennale sarà obbligatorio partecipare ad un minimo di venti casi di mediazione con la modalità del tirocinio assistito.

Gli organismi di conciliazione sono obbligati quindi a consentire il tirocinio che dovrà essere previsto nel loro regolamento interno.

 

3) Tariffe (Art. 5):

Per le materie "obbligatorie" di cui all'Art. 5 del DLGS 180/2010, l'importo deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni e di 1/2 per i successivi (oltre i 250.000 euro); si ricorda che precedentemente la riduzione era di 1/3 per tutti gli scaglioni.

Se nessuna delle controparti partecipa alla mediazione gli importi scendono a 40 euro per il primo scaglione e 50 euro per gli altri, indipendentemente dal valore della controversia (in precedenza la tariffa era ridotta proporzionalmente di 1/3 per tutti gli scaglioni).

Inoltre l'indennità deve essere aumentata in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione (prima era un quinto).

L'organismo può decidere il valore di riferimento fino ad un limite di 250.000 euro ed qualora il valore risultasse diverso al termine del procedimento di mediazione le tariffe saranno applicate in base all'ultimo valore stabilito.

La norma recita comunque che "Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili".


E' stata aggiornata anche l'utility per calcolo delle tariffe della mediazione con le ultime disposizioni di legge.

 

Per maggiori dettagli potete consultare il testo completo del decreto.

 

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