La vicenda si incardina in un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, in cui il Tribunale decideva di revocare il regime di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, optando per l'affidamento esclusivo alla madre, stante la eccessiva e patologica conflittualità dei genitori, che generava nella figlia uno stato di confusione e di alterazione della sua condizione psicologica, come evidenziato nella Ctu disposta nel corso dell'istruttoria.
La consulente, infatti, aveva potuto riscontrare che l'assoluta incomunicabilità dei genitori, che non si rivolgevano la parola, aveva creato una serie di pressioni e tensioni eccessive e controproducenti sulla minore: infatti, i genitori, non parlandosi, erano arrivati a decidere autonomamente le attività della figlia, che di fatto si trovava costretta a fare due turni a scuola, due diverse attività sportive e persino due diete alimentari, e tale situazione aveva finito per creare nella minore un profondo turbamento, con conseguente alterazione dei suoi comportamenti.
La sentenza di primo grado veniva poi confermata dalla Corte di Appello.
Giunta la vicenda in Cassazione su ricorso del padre, che riteneva che fossero stati disattesi i principi di cui all'art. 155 c.c in tema di affidamento condiviso, la Suprema Corte con la sentenza del 29/3/2012 n. 5108 respingeva il ricorso, con le seguenti puntualizzazioni.
E' vero che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola prioritaria e che in diverse occasioni è stato affermato che la mera conflittualità tra i genitori non preclude il ricorso a tale regime preferenziale, ma tale conflittualità deve comunque mantenersi nei limiti di un tollerabile disagio per i figli minori.
Diversamente, quando la conflittualità tra genitori assuma connotati estremi, tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei minori, l'affidamento condiviso si risolve in un nocumento per i minori stessi e diventa possibile fonte di patologie future: in tali casi, nell'interesse stesso dei minori, è preferibile il regime di affidamento esclusivo.