La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11981 del 16/05/2013 affronta la tematica dell' assegnazione della casa familiare al genitore affidatario, in stretta correlazione con l'interesse dei figli minori, e delle ipotesi in cui tale assegnazione può essere revocata dal giudice, non sussistendone più i presupposti di legge.
In particolare, nel caso di specie, il genitore collocatario, ossia la madre, successivamente alla separazione, si era trasferita di fatto presso la residenza dei genitori, portando con sé il figlio minore: la Corte territoriale, ritenendo provato lo stabile abbandono della casa da parte dell'assegnataria, su istanza dell'ex marito aveva revocato l' assegnazione, ritenendo che la lunga permanenza della donna presso i propri genitori aveva fatto venir meno quella continuità ambientale che è decisiva ai fini del preminente interesse del minore alla permanenza nella casa familiare.
La decisione della Corte, peraltro, è stata dettata anche dal fatto che in prossimità della casa familiare risiedeva il marito, e tale circostanza sconsigliava, anche nell'interesse del minore stesso, la permanenza in essa della donna, unitamente al figlio, per il quale era preferibile l'allontanamento da quell'habitat per non essere esposto a situazioni idonee a comprometterne lo sviluppo.
La Corte, al riguardo, richiamando un principio già espresso in Cass. Civ. n. 4555/2012, precisa che l'art. 155 quater c.c. deve essere interpretato nel senso che “la nozione di convivenza rilevante a fini dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, di un saltuario ritorno presso detta abitazione,che si configura come mera ospitalità...”
la Corte ha inoltre escluso, in risposta al quesito della ricorrente, che l'assegnazione della casa coniugale possa essere revocata a fronte del versamento di un corrispettivo economico: infatti, ex art. 155 quater c.c., il rilascio della casa coniugale costituisce tutt'al più un parametro nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi e di cui il giudice può tener conto per compensare eventualmente lo svantaggio che ne deriva (o ne può derivare), ma in alcun modo l'assegnazione della casa coniugale potrà essere alternativa al riconoscimento di un corrispettivo monetario.
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