Con decreto del 16 dicembre 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2014, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha provveduto ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile ...
Interessante chiarimento del Ministero per chi volesse impugnare una multa, adducendo il mancato rispetto da parte dell'amministrazione del termine di 90 gg. per notificare al contravventore la violazione del Codice. Nel corso della seduta n. 347 di mercoledì 10 dicembre 2014, l'On. Librandi sollevava una interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al dies a ...
Dal 3 novembre pesanti sanzioni per chi non è in regola ma l’obbligo non riguarda tutti.
A partire dal 3 novembre 2014 entrano in vigore le sanzioni in caso di mancato aggiornamento dei libretti di circolazione secondo quanto previsto dall’ultima riforma del codice della strada. Si tratta dell’obbligo di inviare alla Motorizzazione Civile specifiche comunicazioni finalizzate ...
Il caso è il seguente: al sig. X, conducente non proprietario dell'auto su cui viaggiava, viene comminata una multa per eccesso di velocità, con conseguente applicazione della sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente di guida. Il sig. X, in via autonoma, promuove opposizione avverso il verbale di accertamento avanti al GdP competente, chiedendo l'annullamento del ...
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Codice della strada - Violazioni punite con sanzioni pecuniarie ed accessorie - Pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 C. d. S. - Opposizione relativa alla sola sanzione accessoria - Possibilità - Limiti - Fattispecie in tema di decurtazione dei punti dalla patente.
In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. str. , non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico.