Cassazione: sentenza n. 19876 del 29/08/2013

Cassazione: sentenza n. 19876 del 29/08/2013
Sabato 7 Settembre 2013

Svolgimento del processo
1. In forza di decreto ingiuntivo - provvisoriamente esecutivo - del tribunale di Monza per Euro 166.278,90 nei confronti della TPR spa, la A. srl infruttuosamente azionato il titolo con due espropriazioni presso terzi - intimò precetto all’ingiunta, notificandolo il 28.7.04 ed ivi eleggendo il domicilio in Milano; ma l’intimata vi propose opposizione, con atto notificato il successivo 2.8.04 nella cancelleria del tribunale di Bergamo - sez. dist. di elusone. Il 23.8.04 la creditrice, alla stregua di tale ultimo precetto, notificò atto di pignoramento presso terzi alla TPR spa ed alla sua debitrice Banca Intesa spa, dinanzi al tribunale di Milano: ed a tale esecuzione si oppose, dinanzi a quest’ultimo, l’esecutata.
Nell’opposizione a precetto dinanzi al giudice del tribunale di Bergamo - avente ad oggetto la dichiarazione di inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, o, in subordine, la domanda di accertamento del minor credito di parte intimante per il mancato pagamento della tassa di registro e dei connessi oneri di liquidazione - si costituì la precettante, protestando dell’adito giudice l’incompetenza - dinanzi all’evidente elezione di domicilio in Milano ed ai sensi del terzo comma dell’art. 480 cod. proc. civ. - e sostenendo nel merito l’infondatezza dell’opposizione.
Rigettata con ordinanza (del 20/06/05) l’eccezione di incompetenza, l’opposizione fu poi accolta con sentenza n. 89 del 12/07/07, la quale - ritenuto che la notifica all’opponente di “vari precetti” aveva comportato la moltiplicazione delle somme pretese nei confronti della debitrice - dichiarò “inammissibile il precetto” e, per l’effetto, “l’insussistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata”, con condanna dell’opposta al pagamento delle spese di lite.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre oggi, affidandosi a dieci motivi, la A. srl; resiste con controricorso l’intimata; e, per la pubblica udienza del 4.7.13, l’intimata deposita memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. (con la quale da conto di tre diverse pronunzie, già rese da questa Corte, in altrettante controversie con la medesima controparte).
Motivi della decisione 2. La A. si duole, concludendo tutti i motivi con molteplici quesiti o richieste di formulazione di principi di diritto: col primo motivo, di violazione di norme sulla competenza (“art. 360, co.1 n. 2 c.p.c.”) e violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 cod. proc. civ. (“art. 360, co.1 n. 3 c.p.c.”): in particolare, sostenendo che l’opposizione, da qualificarsi come opposizione all’esecuzione, andava trattata dal giudice davanti al quale si svolgeva l’esecuzione, vale a dire il tribunale di Milano; - col secondo motivo, di violazione di norme sulla competenza (“art. 360, co1 n. 2 c.p.c”) e violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 26, 27 e 28 cod. proc. civ. (“art. 360, co1 n. 3 c.p.c.”): in particolare, sostenendo la competenza del giudice del luogo ove si svolgeva l’esecuzione, vale a dire, anche sotto questo profilo, il tribunale di Milano; col terzo motivo, di violazione di norme sulla competenza (“art. 360, co.1 n. 2 c.p.c”) e violazione e falsa applicazione dell’art. 480 cod. proc.
civ. (“art. 360, co.1 n. 3 c.p.c.”): sul punto proclamando la competenza del giudice del luogo dell’elezione di domicilio operata nel precetto, vale a dire di quello di Milano; col quarto motivo, di violazione di norme sulla competenza (“art. 360, co.1 n. 2 c.p.c”) e violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 27, 28 e 480 cod. proc. civ. (“art. 360, co.1 n. 3 c.p.c.”), lamentando l’erroneità della declaratoria della propria competenza da parte del giudice della sezione distaccata di elusone del tribunale di Bergamo; - col quinto motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 39, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.: censurando l’omessa pronuncia sull’eccezione, svolta in sede di precisazione delle conclusioni, di continenza con l’opposizione all’esecuzione intrapresa in forza del precetto oggetto dell’opposizione per cui è causa; - col sesto motivo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 480 e 483 cod. proc. civ. (“art. 360, co.1 n. 3 c.p.c.”): contestando la declaratoria di illegittimità della reiterazione dei precetti; - col settimo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ., negando la correttezza della dichiarazione di inammissibilità di un precetto invece formalmente valido ed in virtù della precedente notifica di altri precetti; con l’ottavo motivo, di vizio motivazionale sull’oggetto della procedura esecutiva, relativo non a beni mobili, ma a crediti; - con il nono motivo, di vizio motivazionale sulla provata sussistenza di separata procedura di espropriazione presso terzi dinanzi al tribunale di Milano; - col decimo motivo, di violazione di norme di diritto, indicate nel d.m. 127/04, sostanzialmente lamentando l’eccessività della liquidazione delle spese oggetto della condanna contenuta nella gravata sentenza.
Dal canto suo, la controricorrente: eccepisce l’inammissibilità del ricorso: in primo luogo, per la mancata specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso è fondata; in secondo luogo, per la mancanza di chiari ed unitari quesiti di diritto per i motivi diversi da quelli di vizio motivazionale; in terzo luogo, per l’omessa chiara indicazione degli elementi di quest’ultimo; - nel merito: del primo, secondo, quarto, ottavo e nono motivo essa deduce l’infondatezza, per la mancanza di prova - incombente sul creditore - che, al momento del precetto, vi fossero in Milano beni di pertinenza del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata; nega la fondatezza del terzo motivo, per avere comunque la A. srl potuto dispiegare ogni utile difesa nel giudizio instaurato dinanzi al giudice della sez. dist. di elusone, così restando irrilevante qualunque eventuale - ma pure recisamente negata - nullità della notifica del relativo atto introduttivo nella cancelleria di quest’ultimo; contesta il quinto motivo, protestando la tardività dell’eccezione di continenza e delle prove a quest’ultima relative, nonché l’inoperatività dell’invocato istituto dinanzi a due competenze entrambe inderogabili; del settimo e dell’ottavo motivo argomenta per l’infondatezza, ritenendo illegittima la riproposizione di precetti per lo stesso titolo una volta intraprese procedure esecutive per il suo soddisfacimento; infine, deduce l’incompletezza delle contestazioni alla liquidazione delle spese, anche in relazione al valore della controversia.
3. Ciò posto, va premesso che, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69) l’art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la rigorosa interpretazione elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079).
Pertanto, i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità, da quesiti che devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord.
8 novembre 2010, n. 22704); d) questioni pertinenti alla ratio decidendi, perché, in contrario, difetterebbero di decisività (sulla necessità della pertinenza, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901).
I precedenti di questa Corte richiamati dalla controricorrente sono stati decisi tutti, sostanzialmente, in punto di rito, anche in relazione alle modalità di redazione dei quesiti: sicché non possono formare utile od immediato punto di riferimento per la soluzione della controversia introdotta dal ricorso oggi in esame, il quale va invece sottoposto ad autonoma vaglio.
4. Vanno così affrontate le doglianze relative alla mancata notifica dell’atto introduttivo dell’opposizione a precetto per cui è causa davanti al giudice del luogo dell’elezione di domicilio operata dal precettante in precetto, in asserita violazione dell’art. 480, comma terzo, cod. proc. civ.: le quali si riconducono ai motivi primo, secondo, terzo, quarto, ottavo e nono, che possono così essere unitariamente considerati.
4.1. È ben vero che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. - come individuata dalla Corte cost. nella sentenza n. 480 del 2005 - richiede che l’opposizione a precetto debba essere notificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore, e solo in mancanza di tali indicazioni possa essere notificata nel luogo in cui il precetto sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione (da ultimo: Cass. 20 luglio 2011, n. 15901).
4.2. E però, alla parte che intende promuovere l’esecuzione forzata sono attribuiti una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell’eleggere domicilio, ma, nel contempo, pure l’onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell’esecuzione: pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un Comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l’elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l’opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel Comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore (Cass. 11 aprile 2008, n. 9670; Cass., ord. 14 giugno 2002, n. 8588).
4.3. Ora:
4.3.2. da un lato, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla sua trascrizione, onde consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative o con alcun altro atto successivo (principio affermato ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, cod.
proc. civ.: Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915);
4.3.3. dall’altro lato, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l’ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 2 aprile 2004, n. 6542; Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599; Cass. 11 gennaio 2006, n. 230; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540; Cass. 27 maggio 2010, n. 12992; Cass. 25 maggio 2011, n. 11471; Cass. 11 maggio 2012, n. 7295; Cass. 5 giugno 2012, n. 8992; Cass. 22 gennaio 2013, n. 1435).
4.4. Eppure, la ricorrente omette, in violazione del disposto del n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ., di trascrivere integralmente in ricorso il tenore delle prove a sostegno dell’esistenza di beni o crediti dell’intimata in Milano - non essendo sufficiente il richiamo alla sede processuale di produzione o la sommaria indicazione del contenuto - e di quegli atti da cui desumere oltretutto l’osservanza, nella produzione di tali prove, dei termini di preclusione istruttoria nel giudizio di opposizione a precetto.
Poiché agli oneri di cui al capo precedente non ha ritualmente adempiuto la ricorrente, i relativi motivi, prima ancora del vaglio di conformità dei quesiti o dei momenti di sintesi alla rigorosa giurisprudenza formatasi in tema di interpretazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ.
(conformità dubbia, in relazione all’articolazione dei quesiti su più proposizioni, nel complesso prive di tutte le indicazioni riassunte sub 3), sono inammissibili e, con essi, la relativa doglianza.
5. Va, poi, disattesa la doglianza di omessa pronuncia sulla continenza, di cui al quinto motivo di ricorso.
5.1. In via assolutamente preliminare ed in punto di rito, anche a prescindere della verifica della conformità (assai dubbia) dei quesiti alla rigorosa giurisprudenza di cui sub 3, non vi è rituale allegazione e prova - ai sensi della giurisprudenza richiamata sopra al punto 4.3.2 - che una tale doglianza sia stata resa oggetto di una tempestiva eccezione, in tempo anteriore alla maturazione delle relative preclusioni, tale da attivare l’obbligo del giudice di pronunciarvisi espressamente.
5.2. Comunque, per giurisprudenza ormai consolidata di questo Supremo Collegio, è legittimo e doveroso, in caso sia effettivamente mancata la pronuncia invocata, esaminare la doglianza prospettata come pretermessa, ove essa possa poi essere qualificata infondata (tra le più recenti: Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass. 3 maggio 2011, n. 9695; Cass. 25 novembre 2011, n. 24914; Cass., ord. 11 aprile 2012, n. 5729; Cass. 14 giugno 2012, n. 9735; Cass., ord. 30 gennaio 2013, n. 2240). Ed al riguardo: - in primo luogo, non vi è prova del contenuto degli atti introduttivi della successiva opposizione, non trascritti integralmente in ricorso, da cui desumere la causa petendi ed i petita di quest’ultima e confrontarli con quelli della causa oggi in esame; in secondo luogo, la contemporanea pendenza di un’opposizione a precetto e di un’opposizione avverso l’esecuzione su quello fondata, quand’anche vi fosse la prova dell’identità dei motivi, non darebbe luogo ad un’ipotesi di continenza, ma di litispendenza (Cass., ord. 20 luglio 2010, n. 17037; Cass. 24 ottobre 1986, n. 6235), tanto che sarebbe la successiva e non la precedente a dover essere cancellata dal ruolo; - in terzo luogo, l’istituto della continenza neppure opererebbe, ove sussistesse competenza territoriale inderogabile del giudice che dovrebbe spogliarsi della causa contenuta (Cass. 15 ottobre 1990, n. 10083), come appunto nella fattispecie.
6. Devono ora trattarsi il sesto ed il settimo motivo, relativi alla questione centrale della legittimità della reiterazione del precetto.
6.1. Di essi è inammissibile il settimo, perché assistito da quesiti non in linea con la rigorosa giurisprudenza ricordata sopra al paragrafo 3: essi sono, da una parte, vaghi circa l’individuazione della regola malamente applicata nel caso concreto e, dall’altra, tendono a chiedere un diretto esame del caso concreto, in rapporto al ben determinato precetto per cui è causa.
6.2. Il sesto motivo, invece, è fondato, sia pure solo per quanto di ragione.
Deve infatti ribadirsi che la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un’attività legittima (quand’anche possa effettivamente comportare la revoca del precedente: Cass. 5 gennaio 1966, n. 114; Cass. 9 giugno 1981, n. 3736; Cass. 10 marzo 1990, n. 1985; Cass. 9 maggio 2006, n. 10613; Cass. 7 agosto 2012, n. 14189), purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili. E tanto non costituisce affatto, a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario (Cass. 9 aprile 2013, n. 8576), abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l’importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione (per limitarsi alle più recenti: Cass. 14 novembre 2011, n. 23745; Cass. 27 novembre 2012, n. 21008).
6.3. Invero (come testualmente si esprime, da ultimo, Cass. 23 ottobre 2012, n. 18161): è giurisprudenza costante di questo giudice di legittimità, cui va assicurata continuità, che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell’atto processuale che vi da inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti: pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l’esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (Cass. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. 22 luglio 1991, n. 8164); nella medesima prospettiva è stato del resto reiteratamente affermato:
a) che il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo;
b) che in tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall’art. 39 cod. proc. civ., la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi e il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice;
c) che alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell’esecuzione, applicando l’art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese a tal fine sostenute dal creditore procedente e il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento (Cass. 18 settembre 2008, n. 23847; Cass. 16 maggio 2006, n. 11360).
Ed a tanto si aggiunga l’ulteriore circostanza che la non spettanza dell’intero credito azionato con il precetto non comporta mai un vizio di quest’ultimo e tanto meno nella sua interezza, ma soltanto la rideterminazione del quantum per il quale sono stati legittimi l’avvio e la prosecuzione del processo esecutivo (per tutte e tra le più recenti: Cass. 26 luglio 2012, n. 13205; Cass. 3 maggio 2011, n. 9698; Cass. 17 novembre 2009, n. 24215; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 18 febbraio 2008, n. 4022; Cass. 20 maggio 2003, n. 7886).
6.4. In sostanza, libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l’importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l’esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti; ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l’ultimo sarebbe si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza.
Erra, pertanto, la gravata sentenza nell’escludere la legittimità - e per di più sotto il (del tutto incongruo) profilo dell’ammissibilità - del precetto intimato successivamente, per il solo fatto dell’avvenuta intimazione di precetti in tempo anteriore, o finanche dell’avvio di procedure esecutive, ma senza verificare se il credito, recato dal titolo esecutivo, sia stato completamente estinto e, comunque, dichiarando l’illegittimità del precetto successivo per l’intero, ove fosse risultata non dovuta una sola parte della somma che ne era oggetto, corrispondente alle spese dei precetti precedenti.
6.5. Ed è appena il caso di precisare che, mancando la trascrizione - nel ricorso per cassazione - dei contenuti del precetto opposto e di quelli precedenti, questa Corte Suprema è posta nell’impossibilità - essendo ad essa, come noto, precluso l’esame diretto degli atti, se non altro per la tipologia del vizio prospettato - di procedere alla verifica del rispetto, nel caso concreto, di tale principio, oltretutto corrispondente sì a quello di cui la ricorrente invoca l’affermazione nel suo motivo, ma con una significativa limitazione condizionante (la non reiterazione delle spese) ed una conseguenza meno ampia (la declaratoria di nullità solo quanto alle somme eccedenti).
Non vi è altra scelta, allo stato degli atti ed in rapporto alla configurazione delle doglianze nel ricorso, che cassare la gravata sentenza, affinché il giudice del rinvio (solo dotato del potere di riesaminare il materiale probatorio già ritualmente acquisito nei gradi precedenti) verifichi, in applicazione del principio di cui sub 6.4, se il precetto opposto contemplasse o meno anche le spese dei precedenti e, solo in caso di risposta positiva, ricalcoli la somma dovuta escludendo tali spese, giammai comunque pronunciando la declaratoria di invalidità per l’intero del precetto in caso di non spettanza di solo una parte della somma precettata.
Una tale cassazione comporta l’assorbimento dell’ultimo motivo, in ordine alle spese di lite, la quale presuppone una soccombenza dell’opposta (che del resto, già solo per la qui disposta cassazione, più non sussiste).
Il rinvio va disposto al medesimo tribunale di Bergamo (e rilevando semmai in sede di assegnazione dell’affare all’atto della riassunzione davanti ad un tale unitario ufficio giudiziario l’eventuale persistente sua ripartizione anche in sezioni distaccate), ma in persona di diverso giudicante: il quale provvedere anche a regolare, in rapporto all’esito finale della lite, il carico complessivo delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo, assorbito il decimo e dichiarati inammissibili gli altri; cassa, in relazione alla sola censura accolta, la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Bergamo, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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