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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -
Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di sez. -
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente di sez. -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. D’ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2770-2017 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MARIO RIDOLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI COLI e FABIO MALCOVATI;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 362/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 15/12/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv.ti Giovanni COLI e Fabio MALCOVATI.
1. Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso dell'avv. P.A. avverso la decisione con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura per avere prodotto in un giudizio civile corrispondenza intercorsa con l'avvocato di controparte - tra cui quella contenente proposte transattive - con la comparsa di costituzione del 16 febbraio 2012 e con la memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, dell'8 marzo 2012.
Ha ritenuto, in particolare, corretta l'interpretazione dell'art. 28 codice deontologico forense (nel testo anteriore a quello attualmente vigente approvato dal CNF nella seduta del 31 gennaio 2014) quale previsione del divieto assoluto di esibizione in giudizio di corrispondenza con colleghi contenente proposte transattive, divieto non escluso, in particolare, dall'invito del giudice a transigere dedotto dall'incolpato a propria esimente. ...
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