Cassazione civile Sez. V, Sent., 18-03-2016, n. 5413

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Giovedi 25 Agosto 2016
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano - Presidente -

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12638-2010 proposto da:

FRATELLI R. SRL in persona dell'Amm.re Unico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 43, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato COLA SERGIO giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

- intimato -

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente con atto di costituzione -

avverso la sentenza n. 60/2009 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, depositata il 18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il resistente l'Avvocato ZERMAN che ha chiesto l'inammissibilità e in subordine il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La società F.lli R. s.r.l. impugnò avviso di accertamento relativo all'anno 2003 ed il ricorso venne accolto dalla CTP. A seguito dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarò inammissibile il ricorso di primo grado sulla base della seguente motivazione. Il ricorso di primo grado "risulta privo dell'indicazione personale del legale rappresentante. Il mandato riportato in calce allo stesso risulta privo dell'indicazione della persona che lo ha conferito". Continua quindi la CTR che le società di capitale in assenza del soggetto fisico che le rappresenti, non possono costituirsi e stare in giudizio. "Riscontrata l'indicata assenza del rappresentante legale nel primo atto del giudizio tributario rappresentato dal ricorso avverso l'avviso di accertamento e in assenza di integrazione nel corso dello stesso, l'atto di opposizione alla richiesta fiscale, rappresentata dal ricorso, deve ritenersi inammissibile e, quindi, la conseguente costituzione della società in giudizio, per mancanza dell'elemento essenziale rappresentativo della stessa, come indicato al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, comma 2, lett. b), deve ritenersi come mai avvenuta". ...

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