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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25260/2016 proposto da:
P.S., L.M.I., G.A., SIDERURGICA INNOVATIVA MERIDIONALE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. D'OVIDIO 83, presso lo studio dell'avvocato RENATO PEDICINI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI RICCIARDELLI;
- ricorrenti -
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1283/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2017 dal Presidente Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 1283 del 2016 (pubblicata il 30 marzo 2016), sulla base della mancata comparizione del difensore, dell'appellante Siderurgica Innovativa Meridionale srl, all'udienza del 27 gennaio 2016, ed a quella successivamente calendarizzata per il rinvio ex artt. 309 e 181 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio ed ha cancellato la causa dal ruolo.
Avverso tale provvedimento ricorre, per cassazione la predetta società Siderurgica, con un unico mezzo, con il quale lamenta la violazione degli artt. 301, 309, 181 e 161 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello disposto nei sensi anzidetti benchè il difensore della parte era deceduto fin dal (OMISSIS).
La Banca MPS SpA ha resistito con controricorso, eccependo la tardività dell'impugnazione (essendo scaduto il termine il 29 ottobre 2016) e la sua infondatezza. ...
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