Con la sentenza n.13822/2021 il Giudice di Pace di Roma, in persona del Giudice Dott. Nicola Dolce, ha accolto la domanda proposta da due passeggeri, assistiti dall' Avv. Sofia Pappalardo del foro di Catania, contro una compagnia aerea internazionale con sede in un Paese Extra UE, per ritardo aereo su volo internazionale con scalo e per illegittima applicazione della clausola “No Show Rule”.
Mercoledi 30 Giugno 2021 |
IL CASO
Nel mese di dicembre del 2017 i sig.ri Tizio e Caia acquistavano un pacchetto di voli aerei, andata e ritorno, con partenza dall’Italia per visitare le città di Pechino ed Honk Kong.
Il primo volo prevedeva la partenza dall’Italia, con cambio volo/scalo ad Istanbul ed arrivo a Pechino la mattina successiva. Dopo aver percorso la prima tratta, fatto scalo ad Istanbul, il volo verso Pechino subiva un ritardo superiore a 5 ore.
Dopo aver trascorso alcuni giorni a Pechino, i passeggeri avrebbero dovuto prendere un secondo volo che li avrebbe condotti da Pechino ad Hong Kong. Tuttavia gli stessi, decidevano di trascorrere qualche giorno in più nella capitale cinese e quindi non utilizzavano il secondo volo dagli stessi acquistato per loro scelta personale.
Successivamente, gli stessi si recavano nella città di Hong Kong per proseguire il proprio viaggio.
Il giorno previsto per il rientro in Italia, Tizio e Caia si recavano all’Aeroporto Internazionale di Hong Kong per prendere il volo di ritorno ma tuttavia la compagnia aerea gli negava l’imbarco sul volo per l’Italia applicando la clausola “No Show Rule”.
I due sventurati passeggeri si vedevano costretti ad acquistare nuovamente i biglietti aerei per il volo di ritorno da Hong Kong all’Italia al costo di € 1.000,00 circa, per poter fare rientro a casa propria.
Giunti in Italia, i passeggeri citavano in giudizio la Compagnia Aerea al fine di ottenere:
1) la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n.261/2004 per il ritardo aereo di oltre 5 ore nel volo di andata;
2) il rimborso della somma dagli stessi corrisposta per acquistare nuovamente i biglietti di ritorno da Hong Kong per l’Italia, stante l’illegittimità della clausola della No Show Rule applicata dalla Compagnia Aerea.
LA DECISIONE. Con la sentenza in commento il Giudice adito ha accolto le domande degli attori sulla base dei seguenti principi:
I° QUESTIONE: IN CASO DI RITARDO AEREO SU VOLO CON SCALO, AI FINI DELLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA DI CUI AL REG. CE n.261/2004 BISOGNA GUARDARE ALL’INTERA TRATTA PERCORSA E NON AL SOLO VOLO DI SCALO.
Le difese della compagnia convenuta: la compagnia aerea convenuta non aveva riconosciuto ai passeggeri in via stragiudiziale la compensazione pecuniaria per il ritardo aereo sul volo di andata Bologna – Pechino (scalo Istanbul-Pechino) sulla base dell’assunto per cui “la compagnia non era un vettore comunitario e né l’aeroporto di andata né quello di arrivo avevano sede in Europa”. La compagnia aerea infatti individuava quindi quale Paese di andata INSTANBUL e di arrivo PECHINO.
Il Giudice adito ha accolto la domanda in quanto in caso di ritardo aereo su volo con scalo bisogna avere riguardo all’intera tratta e non al solo volo di scalo, e dunque nel caso in esame il ritardo è stata valutato avuto riguardo all’intero volo BOLOGNA – PECHINO.
Ed infatti, la giurisprudenza comunitaria sul punto ha, in diverse occasioni, statuito che un volo con una o più coincidenze che abbia costituito oggetto di un'unica prenotazione rappresenta un tutt'uno ai fini del diritto alla compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento n. 261/2004 con la conseguenza che “l'applicabilità del regolamento n. 261/2004 va valutata in considerazione del luogo di partenza iniziale - nel caso di specie Bologna - e di quello di destinazione finale dello stesso - ovvero Pechino (in termini, di recente, Corte giustizia UE sez. IX, 11/07/2019, n.502), essendo irrilevante dunque che i passeggeri abbiano effettuato un volo di scalo per raggiungere la loro destinazione finale.
Nel caso di specie infatti gli attori erano arrivati a Pechino con oltre 5 ore di ritardo, di conseguenza, essendo pacifico che aeroporto di partenza era quello di Bologna (situato in Paese comunitario) agli stessi è stata riconosciuta la compensazione pecuniaria prevista dal reg. ce per il caso di ritardo aereo.
Inoltre, la circostanza che la compagnia aerea convenuta non fosse una compagnia Europea è risultato irrilevante ai fini della decisione, perché l’art. 3 lett. a) del reg.CE 261/2004 prevede che la tutela riconosciuta dal regolamento CE è automatica al solo verificarsi dell’evento “ritardo”, ed è applicabile “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato.
Nel caso di specie, quindi, il Giudice di Pace adito, ha riconosciuto ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria condannando la compagnia aerea al pagamento della somma di €600,00 in favore di ciascun passeggero, somma calcolata in base alle ore di ritardo e alla distanza (“rotta ortodromica” tra l’aeroporto di partenza e quello di arrivo).
Con la sentenza in esame, inoltre, il Giudice ha ricordato che, in caso di ritardo aereo, spetta al vettore aereo, per esimersi da responsabilità, dare la prova liberatoria che il ritardo è dipeso dall’esistenza di eventi eccezionali che non si sarebbero potuti evitare anche adottando tutte le misure del caso; prova che nel caso di specie è mancata, non avendo la compagnia giustificato in alcun modo le ragioni del ritardo.
II QUESTIONE: ILLEGITTIMITA’ DELLA CLAUSOLA DELLA NO SHOW RULE
La compagnia aerea convenuta ha vietato ai due passeggeri di imbarcarsi sul volo di ritorno da Hong Kong per l’Italia a seguito del mancato utilizzo del secondo volo (con tratta Pechino-Hong Kong, che gli stessi avevano deciso di non utilizzare per scelta persona) applicando la clausola della c.d. No Show Rule. Si tratta di una clausola contrattuale diffusa nel trasporto aereo la quale prevede che nel caso in cui un passeggero che non si presenti all’imbarco del volo di andata – o, in caso di biglietto multi-tratta, del volo precedente – viene cancellata la tratta di ritorno/tratta successiva.
In Italia, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato si è espressa più volte su tale questione definendo come scorretta la pratica commerciale posta in essere dalle compagnie aeree e consistente nel non informare adeguatamente i passeggeri sulla regola dell’annullamento del biglietto di ritorno/sequenziale in caso di mancata fruizione di una delle tratte, oltre alla mancata previsione di una specifica procedura volta a consentire al consumatore di avvisare il vettore della propria volontà di servirsi del volo di ritorno/tratta successiva, pur non avendo fruito del relativo volo di andata/tratta precedente (Delibera autorità antitrust n. 24586 del 29/10/2013; Provvedimento n. 25526 del 18/6/2015).
Tale orientamento è stato avallato dal Consiglio di Stato con sentenza n.4048 del 30 settembre 2016.
Nel caso in esame, la compagnia aerea convenuta, al momento dell’acquisto dei biglietti, non aveva dato ai passeggeri adeguata informazione circa l’applicazione della clausola della No Show Rule e sulla procedura da seguire per comunicare alla compagnia aerea la propria intenzione di volere comunque fruire del volo successivo pur non avendo usufruito di un precedente volo.
Con la sentenza in commento è stata affrontata per la prima volta da un Giudice di merito la questione dell’illegittimità della No Show Rule e il Giudice adito ha dichiarato l’illegittimità della clausola applicata, condannando la Compagnia aerea convenuta al rimborso del prezzo dei biglietti aerei che gli attori sono stati costretti a (ri)acquistare per fare rientro in Italia.