Usura: aggiornati i tassi soglia del terzo trimestre 2019

A cura della Redazione.
Usura: aggiornati i tassi soglia del terzo trimestre 2019

Pubblicato l'aggiornamento dei TEGM relativi al terzo trimestre 2019 (periodo 1° luglio - 30 settembre 2019) e aggiornata l'applicazione per il calcolo del tasso di usura.

Sabato 29 Giugno 2019

Con il consueto comunicato trimestrale La Banca d’Italia ha pubblicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) e i valori medi dei compensi di mediazione relativi al terzo trimestre 2019, rilevati ai sensi della Legge n. 108/96.

I TEGM sono segnalati dagli intermediari alla Banca d’Italia tenendo conto delle Istruzioni per la rilevazione e dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia. I tassi segnalati, corretti per la variazione dei tassi sulle operazioni di politica monetaria, costituiscono la base per il calcolo dei tassi soglia, oltre i quali gli interessi sono considerati usurari.
I valori medi dei compensi di mediazione sono aggregati in tre categorie di operazioni; per essi la Legge n. 108/96 non stabilisce una soglia ma prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in cui gli oneri sostenuti risultino sproporzionati rispetto all'opera di mediazione.
I TEGM e i tassi soglia sono stati trasmessi dalla Banca d’Italia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha emanato in data 25 giugno 2019 il Decreto Ministeriale con le “soglie di usura”, valide per il terzo trimestre 2019, e la nota di chiarimenti.
Il Decreto contiene altresì i valori della maggiorazione media dei tassi di mora contrattuali, rispetto ai tassi di interesse corrispettivi, ricavati da una rilevazione statistica campionaria condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia, d’intesa con  il Ministero.


Di seguito pubblichiamo i TEGM con i relativi tassi di usura relativi ai mutui ipotecari a tasso fisso e variabile che aumentano di poco rispetto alla rilevazione precedente (qualche centesimo di punto in più).

  TEGM Tasso Usura
Mutui ipotecari a tasso fisso:  
2,94 % 7,6750 %
Mutui ipotecari a tasso variabile:  
2,38 % 6,9750%

Compenso di mediazione percepito dai soggetti iscritti nell'elenco dei Mediatori Creditizi ex art. 128-sexies del TUB (valore percentuale sul capitale finanziato):

Finanziamenti alle imprese: 
1,80 %
Finanziamenti alle famiglie:  
4,86 %
Mutui ipotecari:  
1,75 %


Fonte: Banca d'italia


Calcolo del Tasso di Usura

Come di consueto abbiamo aggiornato l'applicazione per il calcolo e la verifica del tasso di usura disponibile sul nostro sito con i nuovi valori dei tassi soglia.

L'applicazione consente di calcolare il tasso di usura per tutte le operazioni di credito previste e verificare contestualmente il superamento rispetto ad un tasso di interesse inserito dall'utente, anche in periodi precedenti.

Il prossimo aggiornamento dei tassi di usura è previsto per la fine del mese di settembre 2019.

NOTA: Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2018 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.


Nota Metodologica allegata al Decreto Ministeriale

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che  siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni,  spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli  intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell 'Economia  e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il  compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi  praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo;  non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non  riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti  legislativi).

Per le seguenti operazioni: "credito personale", "credito finalizzato", "leasing: immobiliare  a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale", "mutui con garanzia  ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile", "altri finanziamenti", "prestiti contro cessione del  quinto dello stipendio e della pensione" e "finanziamenti con utilizzo di carte di credito" i tassi  rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un  indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: "aperture di credito in conto corrente", "scoperti senza affidamento", "credito revolving", "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di  portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori" e "factoring" i cui  tassi sono continuamente sottoposti a revisione -vengono rilevati i tassi praticati per tutte le  operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell' effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari  finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono  stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto  dall'articolo 111 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la  consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite  considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello  dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno  riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione  delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi  aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal  decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche  introdotte con le nuove "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della  legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016.

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria  "scoperti senza affidamento".

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo  della sotto categoria del "credito revolving".

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui  al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art.  54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISV AP n. 29 del 16 marzo  2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi  dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello  stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono  assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che  soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese  assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la  Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo  su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella  differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati  e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della  congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi  armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle  operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di  importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla  variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di  riferimento. A decorrere dallo gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato  alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo  della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello  sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si  ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti  percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti  percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo l, comma l, del presente decreto non sono  comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - fomiti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte  fomite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il  Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali  intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione  trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti  segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due  milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel  secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse  come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse  annuo corrispettivo.


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