Trasferimento per ricongiungimento familiare tra diritto e concessione

Trasferimento per ricongiungimento familiare tra diritto e concessione

Il dipendente coniuge di un appartenente alle forze armate trasferito d’ufficio è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento familiare;

Martedi 24 Agosto 2021

Lo status del militare è caratterizzato da un particolare regime di mobilità tale da incidere sulla stabilità della famiglia anche compromettendone l’unità.

Al fine di contemperare le diverse esigenze del buon andamento dell'amministrazione (militare) e della  tutela dell'unità familiare del personale (militare) di pari livello costituzionale, il legislatore ha introdotto l’istituto del ricongiungimento del coniuge del militare trasferito d’autorità.
L’unità della famiglia, intesa come convivenza del nucleo familiare, rappresenta un diritto fondamentale della persona umana ed è valore costituzionale ben capace di giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune Amministrazioni nell’ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti.

L’art. 17 della L. 28 luglio 1999, n. 266, infatti, dispone che “1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.”

Sebbene la norma esplicitamente richiami “il coniuge convivente”, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che ai fini del ricongiungimento familiare non sia indispensabile un vincolo matrimoniale, “essendo sufficiente la convivenza, dovendo interpretarsi la norma in conformità ai valori costituzionali di tutela della unità familiare, anche alla luce della giurisprudenza della CEDU.” (T.A.R., Roma, sez. Seconda Ter, 27/09/2017, n. 9941).
Tale precisazione appare ancora oggi doverosa considerando che sul tema, in tempi recenti, è stato necessario un ulteriore intervento del Consiglio di Stato (Sent. 3896 del 17 giugno 2020) per confermare - ed affermare – l’ equiparazione del convivente al coniuge ribadendo che “tale più ampia interpretazione della legge (sentenza n. 5040/2017).”

L’esigenza di tutela dell’unità della famiglia, a prescindere che si tratti di rapporto di coniugio o convivenza di fatto, è, quindi, il principio idoneo a prevalere sulle eventuali difformi previsioni di Forza armata e sul quale si basa l’istituto del ricongiungimento.

Come anche precisato dal Consiglio di Stato, il dipendente coniuge di un appartenente alle forze armate trasferito d’ufficio è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento familiare (Cons. Stato Sezione VI, 30 gennaio 2020, n. 781) che si traduce nell’obbligo dell’amministrazione che riceve l’istanza di trasferimento per ricongiungimento di accertare d’ufficio ed autonomamente la sussistenza delle condizioni atte a favorire l’esercizio di tale diritto.
È appena il caso di precisare, inoltre, che l'art. 17 della L. n. 266 del 1999 è riferito alle sole pubbliche amministrazioni e, pertanto, non può applicarsi laddove il coniuge del militare non sia pubblico dipendente.

È evidente che l’istituto del ricongiungimento disciplinato dal citato art. 17 della L.266/1999 sia applicabile anche nel caso in cui i coniugi (o conviventi) siano entrambi militari e sempre che uno dei due sia stato trasferito d’autorità in altra sede.

Laddove, invece, il militare sia coniugato (o unito civilmente o convivente di fatto) con altro personale appartenente alle Forze Armate (o alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile oppure dipendente civile della Difesa), è data possibilità di presentare domanda di trasferimento nel comune - o località viciniore - dove si trova la sede di servizio del coniuge, anche se quest’ultimo non è stato trasferito, ma l’accoglimento della domanda è subordinato alla valutazione dell’Amministrazione che terrà conto delle vacanze organiche e delle esigenze funzionali di Forza Armata e dei reparti interessati presso le sedi di destinazione.

In assenza di utile impiego, ovvero in presenza di ostative esigenze funzionali specifiche, alle richieste di ricongiungimento l’Amministrazione potrà opporre un diniego o anche proporre un impiego per entrambi i coniugi presso una sede terza.

È evidente che in quest’ultimo caso non si profila un diritto soggettivo ad essere trasferiti trattandosi di una possibilità sì contemplata dalle direttive di Forza armata, ma pur sempre subordinata alle prevalenti esigenze operative e funzionali rispetto alle quali il sindacato di legittimità sulle valutazioni discrezionali compiute dall’Amministrazione, nell’opporre un eventuale diniego, resta limitato ai casi di manifesta irragionevolezza della decisione assunta.



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