Le spese personali imputabili al singolo condomino: come contestarle

Le spese personali imputabili al singolo condomino: come contestarle

La gestione delle spese condominiali rappresenta uno degli aspetti più delicati nella vita di un condominio. In particolare, le spese personali, ossia quelle imputabili esclusivamente a un singolo condomino, devono essere trattate con attenzione per evitare conflitti e contenziosi.

Mercoledi 17 Settembre 2025

Questo articolo approfondisce le modalità di approvazione di tali spese, la possibilità di contestazione da parte del condomino e le implicazioni in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

1. Le spese personali e la loro approvazione

Innanzitutto va precisato che le spese personali sono quelle che riguardano esclusivamente un condomino o una sua proprietà esclusiva, tra cui:

- Riparazioni o manutenzioni richieste per parti di proprietà esclusiva (es. balconi, impianti interni);

- Servizi opzionali richiesti da un solo condomino ma gestiti attraverso il condominio (es. richiesta di documentazione);

- Oneri relativi a utilizzi particolari di spazi comuni riservati a pochi condomini.

Ciò detto, sappiamo che a mente dell'articolo 1123 del Codice Civile le spese condominiali devono essere ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà, salvo diversa disposizione del regolamento. Tutte le spese comuni affrontate nel corso dell'anno devono poi essere riportate nel bilancio e sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Ebbene quanto sopra non può trovare applicazione nel caso delle spese personali. L'assemblea condominiale infatti non può deliberare su singole spese personali, stante che non può ex lege arrogarsi il potere di porre spese a carico di un condomino senza il suo consenso e senza che le stesse siano supportate da documentazione giustificativa.

In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza.

Il Tribunale di Monza, con la recente sentenza n. 1551 del 30 luglio 2025 ha infatti chiarito: "È affetta da nullità la delibera assembleare condominiale che, nell'approvazione del consuntivo, addebita a un condomino spese di natura personale in violazione dei criteri di ripartizione posti dall'articolo 1123 del Codice civile e delle prerogative assembleari riconosciute dall'articolo 1135 del Codice civile".

Quanto affermato dal Tribunale di Monza prende peraltro le mosse da una precedente pronuncia della Suprema Corte, ossia la Sentenza n. 24696 del 6 ottobre 2008: "È nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che addebita spese personali a un condomino senza una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e tale nullità può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea, anche se ha espresso voto favorevole alla deliberazione, purché ciò non riconosca l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione"

Il quadro giuridico è chiaro, il singolo condomino al quale vengano imputate spese personali, non solo può contestare la delibera, ma può addirittura eccepire la nullità del verbale d'assemblea (in tal senso: Tribunale Milano 27/04/2016, n.5195; Tribunale Milano 09/06/2015, n.7103; Cassazione Civile 21/09/2017 n. 21965).

2. Modalità di contestazione da parte del condomino

Il condomino che ritenga illegittime le spese personali può dunque certamente contestarle, e ha il diritto di farlo attraverso diverse modalità:

- In assemblea, sollevando obiezioni durante la riunione o richiedendo chiarimenti all'amministratore sulla legittimità della spesa. In alcuni casi, può chiedere la sospensione della delibera fino a chiarimento completo.

- In giudizio tramite impugnazione della delibera. Se la delibera è già stata approvata, l'articolo 1137 del Codice Civile prevede che il condomino possa impugnarla se ritiene che la spesa non sia stata regolarmente approvata o la stessa sia imputata erroneamente o ancora non sia sufficientemente giustificata;

- Sempre in giudizio tramite opposizione a decreto ingiuntivo. Quando venga emesso decreto ingiuntivo in favore del condominio per ottenere il pagamento di spese personali non versate, il condomino ha certamente la possibilità di opporsi.

Attenzione, l’opposizione a decreto ingiuntivo va tassativamente proposta entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica. Dal momento del deposito dell’atto introduttivo si aprirà un procedimento di merito davanti al giudice il quale potrà preventivamente disporre la sospensione del decreto, proseguendo a valutare la fondatezza della contestazione.

In conclusione

Le spese personali dei condomini portate in bilancio rappresentano un ambito delicato della gestione condominiale. La loro legittimità dipende dalla corretta approvazione assembleare e dalla trasparenza nella documentazione contabile.

Il condomino, dal canto suo, dispone di strumenti giuridici efficaci per contestare tali spese, sia mediante impugnazione della delibera che tramite opposizione a decreto ingiuntivo.

Al fine di evitare contestazioni e lunghe cause, l'Amministratore dovrebbe preventivamente informare il condomino della spesa relativa a eventuali servizi aggiuntivi richiesti, e solo dopo affrontare la spesa da imputargli.

In questo modo si garantirebbe il consenso informato del condomino.

Una gestione chiara e partecipata riduce il rischio di conflitti e garantisce la corretta amministrazione delle risorse condominiali.

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