Nel determinare le spese dell'atto di precetto il creditore deve fare riferimento, non rilevando la data di formazione del titolo esecutivo.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nellìordinanza n. 14830 del 26 maggio 2023.
Martedi 30 Maggio 2023 |
Il caso. Con atto di precetto, notificato il 27 agosto 2013, Tizio intimava alla Alfa s.p.a., in forza della sentenza del Giudice di pace di Biella n. 905/2006, il pagamento della somma di euro 654,00, di cui euro 204,91 a titolo di spese, diritti ed onorari per l’attività relativa alla redazione del precetto, sul presupposto che la precedente azione esecutiva mobiliare promossa era stata solo parzialmente fruttuosa.
La società convenuta proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., deducendo che il creditore procedente aveva errato nell’applicare le tariffe previste dal d.m. 127/2004, dovendo essere applicati i parametri forensi di cui al d.m. 140/12.
Il GdP dichiarava inefficace il precetto; il tribunale, quale giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, osservando che:
- il processo di esecuzione costituiva autonomo processo rispetto a quello di cognizione
- pertanto l’obbligo di pagare le spese e gli onorari relativi al precetto, determinati dal creditore procedente in via di autoliquidazione, sorgeva soltanto dopo la notifica dell’atto di intimazione.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo che:
- i compensi liquidati nell’atto di precetto si riferivano a prestazioni accessorie alla sentenza del Giudice di Biella n. 905/06, pubblicata il 30 ottobre 2006, sotto la vigenza del d.m. n. 127/04;
- quindi, la normativa del 2004 è applicabile anche per la liquidazione dei compensi professionali dell’atto di precetto che afferisce al titolo esecutivo formatosi prima dell’entrata in vigore dei parametri forensi di cui al d.m. 140/12.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ribadisce i seguenti principi:
a) l’esecuzione forzata costituisce un autonomo processo rispetto a quello di cognizione ed il precetto è atto prodromico all’esecuzione;
b) pertanto non rileva che il titolo esecutivo sia stato formato nella vigenza delle tariffe forensi di cui al d.m. n. 127 del 2004, assumendo piuttosto rilievo, al fine della determinazione delle spese, ivi comprese quelle liquidate nell’atto di precetto, il momento in cui l’atto di intimazione è stato formato e notificato;
c) ciò in conformità al principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17405 del 2012, secondo cui ‹‹in tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata›