Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024, la legge 4 marzo 2024, n. 25, recante modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.
Giovedi 21 Marzo 2024 |
L' articolo 1 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, l' Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico, con lo scopo di analizzare le segnalazioni di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse.
L' Osservatorio è tenuto a promuovere studi ed analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e favorire iniziative di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie. E', inoltre, tenuto a promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonchè a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa.
L' art. 2 assegna al Ministero dell'istruzione il compito di promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione del rispetto per il lavoro del personale scolastico mentre il successivo art. 3 istituisce la giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale medesimo: il 15 dicembre di ogni anno viene istituita, senza effetti civili, la "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico", con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura di condanna verso ogni forma di violenza contro il personale scolastico.
La parte della legge più rilevante è quella relativa all'art. 4 il quale modifica l'art. 61 c.p., inserendo una ulteriore circostanza aggravante comune e cioè l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola.
Il successivo articolo 5, apporta modifiche all'art. 336 c.p. introducendo una aggravante a effetto speciale, la quale aumenta la pena fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno, nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente. Altra circostanza aggravante ad effetto speciale, viene introdotta dall'art. 6 all'art. 341-bis c.p., con riferimento al reato di oltraggio a pubblico ufficiale.