E' stata fissato a lunedì 16 gennaio, il termine ultimo per la presentazione delle domande volte alla definizione delle liti tributarie pendenti in Cassazione, secondo le modalità previste dalla legge di riforma della giustizia tributaria.
Giovedi 12 Gennaio 2023 |
Occorre, preliminarmente, evidenziare che l'art. 5 della Legge n. 130/2022, ha previsto la definizione agevolata delle succitate liti tributarie alla data del 16 settembre 2022, attraverso il pagamento di determinati importi, in proporzione al valore della controversia.
In particolare:
le controversie tributarie pendenti per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente ( soccombenza che va riferita al singolo atto impugnato), in tutti i precedenti gradi di giudizio il cui valore non sia superiore a 100.000 euro ( valore determinato sulla base dell'art. 16 comma 3 L. n. 130/2022);
le controversie tributarie pendenti per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito, e il cui valore non sia superiore ad euro 50.000.
Nel primo caso, le controversie sono definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia; nel secondo caso, il pagamento deve essere di un importo pari al 20% del valore della controversia.
Per controversie tributarie pendenti si intendono “quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purchè, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva”.
La definizione si perfezione mediante la presentazione della domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma e con il pagamento degli importi dovuti.
Pertanto: poiché il centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della norma cade sabato 14 gennaio, entro lunedi 16, per ogni singola controversia, è presentata una distinta domanda di definizione, con il pagamento degli importi dovuti per ognuna.
Per quanto riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, nelle quali è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti, anche in questo caso, innanzi alla Corte di Cassazione, in base a quanto previsto dall'art. 1 commi da 186 a 205 della Legge di Bilancio 2023, a seguito del rinvio al 1°gennaio 2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o di chi ne ha la legittimazione.
Per l'ipotesi di soccombenza della competente Agenzia fiscale, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Per l'ipotesi di accoglimento parziale del ricorso o, comunque, di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia, la definizione prevede il pagamento del tributo senza interessi e sanzioni per la parte di soccombenza e in misura ridotta per la parte accolta. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda ed il pagamento dei relativi importi, entro il 30 giugno 2023. Anche in questo caso, qualora non ci siano importi da versare, è sufficiente la sola presentazione della domanda.
La legge di Bilancio 2023, in alternativa alla definizione agevolata, ha previsto la conciliazione delle controversie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2023, innanzi alle Corti di Giustizia tributaria, di primo e di secondo grado, con una istanza congiunta, alla quale si applicano le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
Dalla conciliazione agevolata sono escluse: le risorse proprie tradizionali UE (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020), e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ( ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento 2015/1589 del 13 luglio 2015.
In ultimo, entro il 30 giugno 2023, solo per la Cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale, a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte. Ciò implica il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori e si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intercorso tra le parti.