Il “Saldo e stralcio” è una norma agevolativa che permette di pagare, con una appagante agevolazione, i debiti verso l’Agenzia della Riscossione (ex Equitalia).
La norma agevolativa è contenuta nella Legge di Bilancio 2019, ai commi dal 184 al 197, e riguarda le persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica con un ISEE (Indicatore della situazione economica) non superiore a 20.000 euro.
Con questa nuova norma le persone fisiche possono saldare i debiti esattoriali, così come risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:
- di imposte relative alle dichiarazioni dei redditi o risultanti da accertamento formale, da parte dell’Agenzia delle Entrate, ex art. 36/bis del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte Dirette) e 54/bis della legge IVA in merito alla liquidazione dell’imposta dovuta.
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS (con esclusione di quelli dovuti a seguito di accertamento) o dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali dei professionisti.
Possono accedere al “Saldo e stralcio” le persone fisiche che hanno presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
La validità della DSU è dal momento della presentazione e fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
Per accedere al beneficio le persone fisiche in possesso dei requisiti prescritti devono necessariamente presentare un’apposita dichiarazione entro il 20 aprile 2019 e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con le seguenti scadenze:
- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Il risparmio consiste nel pagare i singoli carichi, ancora pendenti, con una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza pagare sanzioni e interessi di mora nelle seguenti misure:
- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISE fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
All’importo dovuto vanno aggiunte le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Per le procedure esecutive diamo soltanto un flash perché le situazioni possono essere dissimili e vanno precisate caso per caso. Diciamo subito che in linea generale la dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti, presentata successivamente all’iscrizione di ipoteca, non comporta in automatico la cancellazione dell’iscrizione della stessa.
Non sempre all’ipoteca segue il pignoramento. La cancellazione dell’ipoteca, comunque, sarà possibile dopo il pagamento del dovuto.
In generale, quando non si ha la disponibilità per pagare subito il dovuto e si vuole evitare l’iscrizione ipotecaria su beni mobili, immobili e sui conti bancari, si può presentare richiesta di rateazione, entro i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale e iniziare a pagare le rate, sperando che le cose vadano meglio, così da evitare il vincolo dell’ipoteca e possibile successivo pignoramento.
L’Agenzia della Riscossione può procedere al pignoramento soltanto quando il debito di imposte supera 120.000 euro, con importi inferiori può soltanto iscrivere ipoteca e mantenere, così, i beni vincolati a garanzia del suo credito rispetto agli altri creditori.
Nel caso di prima casa l’Agenzia della Riscossione non può procedere oltre l’iscrizione dell’ipoteca perché non è pignorabile la prima casa ad uso abitativo non di lusso, quando è l’unico bene di proprietà e il debitore vi risiede stabilmente.
Altra misura meritevole di essere evidenziata è contenuta nel comma 188 e riguarda i soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, la procedura di liquidazione di cui all’art. 14/ter della legge 27 gennaio 2012.
La legge da ultimo richiamata riguarda la proposta del piano del consumatore conosciuto anche come “sovraindebitamento”. Con il piano del consumatore le persone fisiche che abbiano contratto debiti, per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale e versano in difficoltà economiche, possono rinegoziare i propri debiti.
Questi soggetti possono accedere al “Saldo e stralcio” indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare. Pagano il dovuto con una percentuale limitata al 10% e devono necessariamente allegare alla dichiarazione di adesione, copia conforme del decreto di apertura della liquidazione. I termini per presentare la domanda e le scadenze per i pagamenti non cambiano.
La dichiarazione di adesione va presentata tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità oppure agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il debitore per accedere all’agevolazione deve dichiarare che possiede i requisiti previsti dalla norma e individuare i debiti che intende definire. Per gli indirizzi PEC e dettagli sulla compilazione della dichiarazione di adesione alla definizione, si rinvia alle istruzioni allegate al modello SA-ST della dichiarazione.
dottore commercialista