Mai come nell'ultimo anno a causa della pandemia che ha colpito tutto il mondo, ci si trova di fronte a situazioni in cui il proprio viaggio ha subito variazioni o cancellazioni.
Proprio al fine di tutelare il passeggero che inevitabilmente viene esposto a tale situazioni, viene in soccorso la direttiva europea il Regolamento UE 261/2004 con il quale vengono indicati i rimborsi da richiedere nel caso in cui il proprio volo abbia subito dei ritardi maggiori alle 3 ore.
Il suddetto Regolamento indica l'importo dell'indennizzo monetario da corrispondere al passeggero sulla base della distanza della tratta. Ed infatti, per le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km spetterebbe un indennizzo di 250 euro; per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km un indennizzo di 400 euro; ed infine per le tratte aeree non ricomprese tra le prime due ipotesi un indennizzo pari ad euro 600.
Occorre, quindi, sottolineare come il Regolamento UE 261/2004 abbia istituito una vera e propria “carta dei diritti del passeggero” attraverso una disciplina uniforme in ambito europeo – migliorativa per gli interessi dei passeggeri e volta ad assicurare indennizzi senza l’esperimento di azioni giudiziarie – affiancandosi alla Convenzione di Montreal del 1999. In linea con lo stesso principio sancito del Regolamento, anche la Corte di Giusta dell'Unione Europea con sentenza del 19/11/2009 rimarca come il suddetto debba essere interpretato nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria, in forza di tale regolamento quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono a loro destinazione finale tre ore o più oltre l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, salvo il caso in cui quest’ultimo è in grado di dimostrare che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo.
Infine, anche la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione con sentenza n. 1584/2018 con la quale afferma che l'indennizzo riconosciuto al passeggero deve essere inteso come un ristoro per il disagio subito a causa del ritardo applicabile ex se sulla base del semplice verificarsi dell'evento. Il danno pertanto, deve considerarsi in re ipsa con la conseguenza che il passeggero non e' onerato di ulteriori prove se non quella di aver acquistato il biglietto di un volo aereo che ha subito ritardo.