Risarcimento: la richiesta degli interessi legali sulle somme rivalutate è implicita nella domanda

Risarcimento: la richiesta degli interessi legali sulle somme rivalutate è implicita nella domanda
Giovedi 14 Gennaio 2016

La vicenda processuale che ha dato occasione alla Corte di Cassazione di fare, con la sentenza n. 25615 del 21/12/2015, alcune precisazioni in tema di interessi legali prende le mosse dalla richiesta di danni subiti in un incidente stradale da una ragazza, quale trasportata sulla motocicletta condotta dal sig. B. (e di proprietà di quest'ultimo) ed assicurata presso la Cattolica Ass.ni.

In primo grado il Tribunale attribuiva la responsabilità dell'evento per il 25% alla danneggiata.; la Corte di Appello, invece, escludeva la responsabilità di quest'ultima e, per altro verso, personalizzava (al massimo) il danno, portando il risarcimento di quello non patrimoniale da Euro 549.559,00 (come liquidato dal primo giudice) ad Euro 750.000,00.

La danneggiata propone ricorso per Cassazione contestando la quantificazione effettuata dal giudice di appello e deducendo in particolare che, sotto il profilo della violazione di legge e dell'omesso esame del fatto decisivo, il giudice di appello, nel determinare la somma complessiva pari ad Euro 750.000,00 in termini monetari attuali, per quanto riguarda il danno da invalidità permanente, non aveva riconosciuto gli interessi sulla somma derivante dalla differenza tra quanto già corrisposto e quanto riconosciuto dalla Corte d'appello.

La compagnia di assicurazione nel controricorso, pur non negando il diritto dei ricorrenti, eccepiva che nell'atto di appello tali interessi non erano stati richiesti esplicitamente e quindi la Corte di Appello correttamente non aveva provveduto alla relativa liquidazione.

La Corte di Cassazione dà ragione sul punto alla ricorrente: infatti, per principio consolidato, “in tema di risarcimento del danno, dovendo la liquidazione essere effettuata in valori monetari attuali, non è necessaria l'espressa richiesta da parte dell'interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate, la quale deve ritenersi compresa nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta e se avanzata per la prima volta in appello non comporta una violazione dell'art. 345 c.p.c.”.

Nei debiti di valore, precisa la Corte, “il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso con il limite dell'impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell'illecito, e che l'esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all'indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito”.

La Corte pertanto condanna la Società Cattolica di Ass.ne al pagamento in favore della controparte, fino al saldo effettivo, degli interessi sulla somma corrisposta come ulteriore acconto in base alla sentenza d'appello, detratto quanto già riconosciuto dalla sentenza di primo grado.

Leggi il testo della sentenza 25615

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