Nell'ordinanza n. 4509/2022 la Corte di Cassazione fa chiarezza su quali tabelle debbano essere applicate nel caso in cui la conducente di un veicolo abbia subito dei danni a causa dell'urto con alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale.
Lunedi 14 Febbraio 2022 |
Il caso: Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da Mevia, e in riforma della decisione di primo grado, condannava Roma Capitale al risarcimento, in favore della appellante, dei danni da quest'ultima subiti in occasione del sinistro stradale consistito nell'urto tra il veicolo condotto da Mevia e talune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale dall'ente incaricato dell'esecuzione di taluni lavori per conto del Comune di Roma.
Mevia ricorre in Cassazione avverso la sentenza d'appello deducendo che il tribunale erroneamente aveva proceduto alla liquidazione del danno in favore dell'attrice sulla base delle tabelle di cui al d.lgs. n. 209/2005, anziché sulla base delle previsioni di cui alle c.d. tabelle predisposte dal Tribunale di Roma ai fini della liquidazione del danno alla persona.
Per la Cassazione la doglianza è fondata; sul punto osserva che:
a) il giudice a quo ha liquidato il danno biologico rivendicato dall'odierna ricorrente attraverso l'applicazione delle tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private), fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti";
b) nel caso di specie, tuttavia, il danno provocato a carico dell'odierna resistente derivò, non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso, da parte di Mevia, di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo la danneggiata espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito dell'urto verificatosi tra il veicolo dalla stessa condotto e talune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale dall'ente incaricato dell'esecuzione di taluni lavori per conto del Comune di Roma;
c) pertanto, là dove si faccia questione di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assuma di per sé alcun rilievo determinante, occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno (come segnatamente derivante dalla circolazione stradale), che nella ridetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno;
d) nel caso in esame, il giudice di secondo grado ha erroneamente applicato le tabelle di cui all'art. 139 a un'ipotesi di danneggiamento non derivante da sinistri conseguenti alla circolazione stradale.