Riforma Cartabia: l’improcedibilità prevale sull’esito positivo della messa alla prova

Nota a Cassazione Penale, Sez. VII, Sentenza n. 5589/2024 del 20 marzo 2024 (dep. 5 aprile 2024), Pres. D. Ferranti, Rel. E. Serrao – Patrocinatore Avv. Giancarlo P. Pezzuti.
Avv. Giancarlo P. Pezzuti.
Riforma Cartabia: l’improcedibilità prevale sull’esito positivo della messa alla prova

Il presente contributo esamina il rapporto di prevalenza tra la causa di improcedibilità per difetto di querela e la declaratoria di estinzione del reato a seguito del positivo superamento della messa alla prova (art. 464-septies c.p.p.), alla luce della sentenza n. 5589/2024 della Suprema Corte di Cassazione (Sez. VII Penale).

Lunedi 2 Novembre 2026

Attraverso l'analisi del regime transitorio introdotto dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) in materia di procedibilità nei reati di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.), l'articolo evidenzia le sostanziali differenze tra gli effetti dei due proscioglimenti e le ragioni di garanzia che impongono al giudice la declaratoria prioritaria di improcedibilità ex art. 129 c.p.p., garantendo la massima efficacia del principio del favor rei e la rimozione Messaggio =

1. Introduzione e perimetro del problema

L'intersezione tra le riforme di sistema in materia di procedibilità e l'operatività degli istituti deflattivi pone il giurista di fronte a delicati nodi interpretativi. La questione centrale affrontata dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5589/2024 concerne la sorte dei processi in cui, a fronte della declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art. 464-septies c.p.p.), sia sopravvenuta – per effetto della Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) – la procedibilità a querela della fattispecie incriminatrice priva della tempestiva manifestazione di volontà punitiva della persona offesa.

La pronuncia affronta la gerarchia delle formule di proscioglimento ed evidenzia come la mancanza o il difetto di una condizione di procedibilità costituisca una causa di improcedibilità pregiudiziale e prevalente rispetto alla declaratoria di estinzione del reato a seguito del soddisfacente svolgimento del programma trattamentale.

2. Il caso di specie: dall'esito positivo della M.A.P. all'improcedibilità

La vicenda giudiziaria riguarda un imputato tratto a giudizio per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, comma 1, c.p.) commesso nel maggio 2018. All'epoca dell'instaurazione del procedimento e dell'ammissione al rito speciale della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato in parola era procedibile d'ufficio.

Nel corso del procedimento, l'imputato completava con successo il programma della messa alla prova, e in data 24 marzo 2023 il Tribunale di Napoli dichiarava l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p.

Avverso tale sentenza, la difesa dell'imputato (Avv. Giancarlo P. Pezzuti) proponeva ricorso per cassazione, corroborato da successiva memoria ex art. 611 c.p.p., lamentando l'erronea applicazione della legge penale:

  • Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (e della successiva L. n. 138/2023), l'ipotesi base di cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p. era stata mutata in reato procedibile a querela di parte.

  • In forza del regime transitorio (art. 85 d.lgs. 150/2022), la persona offesa non aveva formalizzato la querela nel termine di legge, rendendo inespressa la volontà di punizione.

  • Il giudice di merito avrebbe pertanto dovuto rilevare d'ufficio la mancanza della condizione di procedibilità ex art. 129, comma 1, c.p.p. ed annullare/prosciogliere la posizione, anziché pronunciare l'estinzione del reato per positivo esito del periodo di prova.

3. Il confronto tra gli effetti del proscioglimento per M.A.P. e la declaratoria ex art. 129 c.p.p.

Come opportunamente evidenziato nel ricorso, sussiste un manifesto interesse dell'imputato a coltivare l'impugnazione e a preferire una pronuncia di improcedibilità rispetto alla declaratoria di estinzione per messa alla prova.

Sebbene entrambe le decisioni conducano all'arresto del processo penale senza l'irrogazione di una pena, le conseguenze giuridiche e personali differiscono in modo sostanziale:

  1. Effetti sull'iscrizione nel casellario giudiziale: L'estinzione per positivo esito della messa alla prova (art. 464-septies c.p.p.) rimane comunque annotata nel certificato del casellario giudiziale (seppur non visibile in quello richiesto dall'interessato) e preclude la possibilità di accedere una seconda volta al medesimo beneficio (art. 168-bis, comma 4, c.p.).

  2. Natura della decisione: La declaratoria di improcedibilità ex art. 129, comma 1, c.p.p. per difetto di querela accerta il difetto di un presupposto d'azione statale, travolgendo la pretesa punitiva alla radice ed eliminando ogni residua ombra pregiudizievole per l'imputato.

4. La Riforma Cartabia e la disciplina transitoria della procedibilità

Sotto il profilo del diritto intertemporale, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha previsto all'art. 85 una norma transitoria espressamente destinata a regolare il passaggio dal regime di procedibilità d'ufficio a quello a querela per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma.

La disposizione ha assegnato alla persona offesa un termine per proporre querela, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge. Laddove la vittima non abbia manifestato il proprio interesse alla punizione del colpevole entro il termine perentorio assegnato, l'azione penale diviene improcedibile ex tunc.

La Suprema Corte evidenzia come la mancata applicazione del regime più favorevole introduca un vulnus ai principi generali del favor rei in materia processuale penale e di retroattività delle norme modificative in senso favorevole, frustrando la scelta legislativa di condizionare l'esercizio della giurisdizione al persistere dell'interesse della persona offesa.

5. La decisione della Suprema Corte e i principi di diritto affermati

La Settima Sezione Penale della Cassazione ha accolto integralmente il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p. perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela.

Dalla motivazione della sentenza si ricavano i seguenti principi di diritto:

  • Prevalenza della causa di improcedibilità pregiudiziale: In presenza di una causa di improcedibilità (mancanza o difetto di querela) sopravvenuta, il giudice – anche in sede di legittimità – deve preporre tale declaratoria a qualsiasi altra pronuncia estintiva legata al completamento di percorsi trattamentali o riabilitativi (art. 129, comma 1, c.p.p.).

  • Obbligo di applicazione del regime più favorevole: Per i procedimenti pendenti al momento della riforma della procedibilità, la mancata presentazione della querela nel termine transitorio impone l'immediata declaratoria di improcedibilità, prevalendo sul precedente regime che consentiva l'ammissione o la prosecuzione del rito speciale della messa alla prova.

6. Considerazioni conclusive e risvolti sistematici

La decisione n. 5589/2024 della Corte di Cassazione riconduce a coerenza il sistema delle invalidità e delle condizioni di procedibilità.

La pronuncia ribadisce che il positivo completamento del periodo di prova, se pur meritevole sul piano sociale e rieducativo, non può sanare ex post il venir meno del presupposto primario dell'azione penale: la voluntas della persona offesa nei reati a procedibilità condizionata. La scelta di preferire l'improcedibilità d'ufficio ex art. 129 c.p.p. restituisce centralità alla garanzia della risposta giurisdizionale più favorevole, evitando che l'imputato continui a subire gli effetti indiretti o limitativi connessi a un giudizio di estinzione per M.A.P. quando lo Stato ha perso il potere di punire il fatto.


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