I rider sono lavoratori etero-organizzati o lavoratori subordinati?

I rider sono lavoratori etero-organizzati o lavoratori subordinati?
Venerdi 3 Maggio 2019

La Corte d'Appello di Torino con la sentenza 4 febbraio 2019 n. 26 ha riconosciuto i fattorini di Foodora lavoratori etero organizzati ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/2015 ed ha riformato la sentenza resa dal Tribunale di Torino .

L’art. 2 D.Lgs. 81/2015 ha stabilito che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica “anche ai rapporti di collaborazione che si concentrano in prestazioni di lavoro esclusivamente personalicontinuative le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. In pratica, l’ordinamento continua a identificare come autonomi questi lavoratori, ma riconosce loro il diritto a un trattamento analogo a quello dei subordinati.

Il Tribunale del capoluogo del Piemonte con sentenza 7 maggio 2018 n. 778 ha rigettato la domanda dei rider sia relativamente al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro sia riguardo al riconoscimento di lavoratori etero organizzati. I Giudici di prime cure hanno  escluso l'applicazione dell’art. 2, D.Lgs. 81/2015, perché questa norma troverebbe applicazione solo quando “le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro: è quindi necessario che il lavoratore sia pur sempre sottoposto al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro e non è sufficiente che tale potere si estrinsechi soltanto con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro perché deve al contrario riguardare anche i tempi e il luogo di lavoro” (Trib. Torino, 7 maggio 2018, n. 778).

I fattorini, secondo il Tribunale, non possono essere considerati lavoratori subordinati perchè non sussiste il requisito della subordinazione; i lavoratori non sono soggetti al potere -etero direttivo del datore di lavoro e soprattutto non sussiste il vincolo di disponibilità a carico del lavoratore. La Corte d'Appello di Torino sul punto concorda con il Tribunale: “Quello che rileva, per escludere la sussistenza della subordinazione, è la circostanza che gli appellanti erano liberi di dare, o no, la propria disponibilità per i vari turni (slot) offerti dalla azienda. Erano loro che decidevano se, e quando, lavorare senza dovere giustificare la loro decisione e senza doversi cercare un sostituto, inoltre potevano anche non prestare servizio nei turni per i quali la loro disponibilità era stata accettata, revocando la stessa o non presentandosi”.

E ancora: “Non solo la modalità di svolgimento della prestazione ma anche l’obbligo di lavorare sono requisiti di fattispecie nell’articolo 2094 cc. Il contenuto dell’obbligazione gravante sul dipendente è testualmente definito dall’articolo 2094 cc come prestazione del proprio lavoro, sicché il predetto obbligo entra a far parte del contratto.  La Corte d'Appello di Torino non concorda invece sull’inapplicabilità dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 ritenendo che i fattorini siano lavoratori etero organizzati, e difatti scrive che è "compito del Giudice è quindi quello di interpretare la norma, delinearne l’ambito di applicazione (il perimetro) e verificare se la fattispecie concreta (oggetto di causa) rientri nella previsione della stessa. Secondo il Collegio la norma in questione individua un terzo genere, che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 cc e la collaborazione come prevista dall’articolo 409 n.3 c.p.c, evidentemente per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito della evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si stanno sviluppando” e quindi in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, i giudici di secondo grado riconoscono la natura etero -organizzata del rapporto di lavoro dei fattorini e agli stessi va applicato il trattamento economico - normativo previsto per i lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/2015.

La vicenda dei rider è ovviamente non solo italiana e cause delle stesso genere sono state intentate ad esempio in Spagna; il Tribunale di Madrid e ma anche quello di Barcellona hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro. Il giudice spagnolo con la sentenza n. 53/2019  ha evidenziato come nell'epoca tecnologica bisogna attualizzare i criteri e indizi probatori che ci consentono di individuare la natura subordinata dell'attività lavorativa. La disponibilità e il conseguente obbligo del prestatore a svolgere un determinato "monte ore" a favore del datore di lavoro, l'obbligo di consegnare la merce in un numero fisso di minuti , una limitazione delle clausole di recesso da parte del lavoratore sono tutti indici della subordinazione in quanto bisogna tener conto di una organizzazione del lavoro diversa basata sulla digitalizzazione e sulla parcellizzazione del lavoro.

La Corte d’Appello di Parigi, nella sentenza del 10 gennaio 2019, applicando i principi della Corte di Cassazione francese, ha riconosciuto ai driver la natura subordinata del loro rapporto di lavoro con la piattaforma Uber. La Corte d’appello parigina ha ravvisato chiari indici della natura subordinata del rapporto di lavoro nel potere del datore di lavoro di emettere ordini e direttive, di controllare l'esecuzione e di punire le violazioni del suo dipendente. In realtà anche i giudici francesi così come normalmente fanno quelli italiani hanno valutato il rapporto di lavoro nel suo effettivo svolgimento senza tener conto del contratto scritto dove si fa menzione di un contratto di collaborazione. L’autista dipende dalla piattaforma Uber, proprio come i fattorini, perché deve presentare una serie di indicazioni sul suo comportamento, come il contenuto delle conversazioni con la clientela e la mancata accettazione di un suggerimento.

La Corte d’appello indica ad esempio che dopo tre rifiuti delle richieste dei clienti, la piattaforma Uber contatta il driver per chiedere spiegazioni. Si tratta di circostanze incompatibili con l'esercizio indipendente di una professione. La Corte osserva inoltre che Uber ha anche un potere sanzionatorio nei confronti dei driver che si estrinseca nel potere anche di negare l'accesso o l'uso della sua applicazione al driver a sua discrezione.

Di natura diametralmente opposta è stata la decisione del Central Arbitration Committee del Regno che ha affermato senza mezzi termini la natura di lavoro autonomo e non subordinato dei fattorini. In Italia in attesa della decisione della Corte di Cassazione sul caso Foodora, agli inizi del 2019, la Regione Lazio ha adottato una legge regionale che riguarda non solo i rider ma tutte le attività lavorative organizzate a mezzo app. La legge conscia che  uno dei problemi più gravi posti dalla attività lavorativa della gig economy è quella della sicurezza sul lavoro e il tema dei danni al lavoratore e a terzi, ha previsto la costituzione di una piattaforma per l’assicurazione per infortuni e danni a terzi oltre a rifiutare il compenso a cottimo. La problematica delle prestazioni previdenziali, di quelle Inail di certo collegate alla natura del rapporto di lavoro, se subordinato o meno, necessita di un intervento legislativo ed il Governo Italiano in queste ore sembra indirizzato proprio su questo versante ed sembra che voglia riconoscerne la natura subordinata.  

Allegato:

Corte di Appello di Torino sentenza n.26/2019

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