Nel corso di un giudizio di appello nell'ambito di una separazione personale, il marito proponeva ricorso ex art. 709 ter cod. proc.civ. nei confronti della moglie, adducendo che la stessa, affidataria esclusiva dei figli minori, aveva posto in essere comportamenti ostruzionistici all'esercizio del suo diritto di visita, anche se previsto con modalità protette.
La Corte d' Appello, appurata la fondatezza delle doglianze del ricorrente, anche sulla base delle relazioni dei servizi sociali, infliggeva alla moglie la sanzione dell'ammonimento e una sanzione pecuniaria di € 2.500,00.
La donna ricorreva in Cassazione allegando come unico motivo di ricorso la statuizione della sentenza d'appello relativa all'inflizione dell'ammonimento e della sanzione pecuniaria di € 2500 ex art. 709 ter c.p.c..: in particolare la istante lamentava che il giudice di secondo grado aveva erroneamente fondato la propria decisione sulle affermazioni contenute nelle relazioni dei servizi sociali e degli esperti, senza considerare che le espressioni verbali di ostilità dei minori verso il padre erano state determinate da un vissuto traumatico derivante dai comportamenti delittuosi del medesimo in costanza di matrimonio e non dall'interferenza materna.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4176 del 21/02/2014, nel rigettare il ricorso proposto dalla donna ritenendolo inammissibile in quanto volto a provocare un riesame delle risultanze probatorie, fa una importante distinzione, ai fini processuali, tra le diverse sanzioni con le quali si può definire un procedimento ex art. 709 ter c.p.c..
Secondo la Suprema Corte, deve concludersi per la inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento ex art. 709 ter cod. proc. civ. che si esaurisca nell'ammonimento, attesa la natura meramente esortativa della misura e la mancanza di decisorietà e definitività in esso riscontrabili. Deve, al contrario ritenersi astrattamente ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sanzione pecuniaria, così come stabilito di recente dalla sentenza n.18977 del 2013, alla luce della quale il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 709 ter cod. proc. civ., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all'esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.".