Sono disponibili su questo sito le nuove applicazioni per il calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi forensi, secondo quanto previsto dal nuovo D.M. 55/2014 approvato dal Ministero in data 10/03/2014 e pubblicato sulla G.U..
Le applicazioni sviluppate sono tre: una per l’ ambito civile, una per il penale ed una nuova per le attività stragiudiziali, quest’ultima non presente nella precedente versione in quanto non disciplinata dal DM 140/2012.
Le nuove utility hanno mantenuto un' interfaccia utente del tutto simile a quella delle applicazioni precedenti, applicazioni che resteranno comunque a disposizione per ogni necessità.
Ricordiamo inoltre che il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile e pertanto è in vigore a partire dal 3 aprile 2014.
Ma vediamo in sintesi le principali differenze rispetto alle precedenti applicazioni.
Competenze
A differenza del DM 140, il nuovo testo ha introdotto in ambito civile nuove tabelle per le attività più ricorrenti e per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno suddividere il menu delle competenze in:
Competenze per giurisdizione
Competenze per materia
mantenendo in ciascun gruppo lo stesso ordine riportato nel decreto.
Fasi
Le fasi sono al massimo 5 per il civile (studio, introduttiva, istruttoria / trattazione, decisionale e cautelare) e 4 per il penale (studio, introduttiva, istruttoria / dibattimentale e decisionale).
Nel caso in cui l’attività preveda il solo compenso, comparirà una sola riga con la dicitura “Compenso”.
Analogamente, per le attività che prevedono una sola fase, comparirà la dicitura “Fase unica”.
Scaglioni
Sono presenti più scaglioni rispetto alla versione precedente, sia per quanto riguarda le cause di valore determinato che indeterminabile.
Oltre agli scaglioni predefiniti, che variano in base alla competenza, abbiamo precalcolato le tariffe per le cause di valore superiore a 520.000 euro seguendo la regola dell’incremento del 30% ad ogni raddoppio del valore, fino ad un massimo di 32.000.000 di euro.
Per le cause di valore indeterminabile si è adottata una soluzione flessibile secondo le indicazioni contenute nel decreto che collocano tali cause nella fascia economica da 26.000 euro a 260.000 euro.
Per questo motivo abbiamo introdotto tre nuovi scaglioni:
- Valore indeterminabile - complessità bassa (da 26.000 a 52.000)
- Valore indeterminabile - complessità alta (da 52.000 a 260.000)
- Valore indeterminabile - complessità media (media aritmetica delle fasce precedenti)
Viceversa, le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza sono equiparate alle cause riconducibili entro lo scaglione di 520.000 euro.
Compenso totale
Nella maschera principale di inserimento dati viene sempre visualizzato il compenso totale nell’ultima riga.
Tale valore si aggiorna automaticamente ogni volta che si seleziona un nuovo compenso o si inserisce un compenso personalizzato nell'ultima colonna.
Aumento in base al numero delle parti
Il nuovo regolamento prevede la possibilità di aumentare il compenso in base al numero delle parti assistite nella causa, anche a seguito della riunione di più cause.
Il decreto stabilisce una regola matematica per calcolare la percentuale massima di aumento in relazione al numero degli assistiti. La stessa modalità di calcolo si applica anche quando l'avvocato assiste un solo soggetto contro più parti.
Nella sezione degli aumenti, viene richiesto quindi il "Numero parti" ovvero il numero dei soggetti tutelati o contro cui si svolge l'azione legale (per default = 1), in modo da variare automaticamente l'aumento massimo corrispondente, che può sempre essere modificato dall'utente entro i limiti consentiti.
Aumenti e Riduzioni
Una volta impostate le variazioni ed effettuato il calcolo del prospetto è possibile modificare le percentuali di incremento e decremento direttamente dal prospetto stesso, con il ricalcolo automatico del compenso risultante, al netto di eventuali spese ed accessori.
Dopo ogni modifica vi è sempre la possibilità di confermare le variazioni ricalcolando il prospetto finale completo, oppure di annullare le modifiche apportate.
Una volta confermate le variazioni, le modifiche rimangono anche se si torna nella pagina principale di impostazione dei parametri.
Spese di Trasferta
Il nuovo regolamento disciplina le spese di trasferta che spettano all'avvocato (viaggio, albergo, rimborso carburante, pedaggi, ecc).
E' stato predisposto quindi un nuovo campo all’interno della sezione “Spese” dove poter inserire l'importo complessivo delle spese di trasferta.
Si ricorda inoltre che le spese di trasferta sono considerate spese imponibili a tutti gli effetti.
Spese forfettarie
Il valore percentuale delle spese forfettarie (spese generali) è cambiato rispetto a prima e l’applicazione propone il nuovo valore fisso del 15% sul compenso, così come stabilito dal nuovo regolamento.
Per ogni esigenza futura abbiamo comunque lasciato la possibilità di selezionare o meno tali spese e di modificare, se necessario, la percentuale.
Le spese forfettarie, come precisato anche nel decreto, non sono comprensive delle spese di trasferta.
Attività stragiudiziale
Dato che le nuove tabelle prevedono una liquidazione specifica anche per le attività stragiudiziali, con la possibilità di calcolare il compenso anche in percentuale sul valore dell’affare, abbiamo predisposto un’ applicazione specifica.
A differenza di quanto accade nei parametri giudiziali civili, il compenso stragiudiziale può essere determinato come percentuale sul valore dell'affare (gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale).
In questo caso è necessario selezionare nella prima riga la tipologia di compenso "In Percentuale" in modo da abilitare i campi "Valore" e "Percentuale" tramite i quali sarà calcolato il compenso medio nonché i valori minimo e massimo secondo le variazioni previste dal decreto (-50% e +80%).
La percentuale per il calcolo del compenso non può superare il 5% del valore dei beni amministrati, tenendo conto della durata dell'incarico della sua complessità e dell'impegno profuso.
Ambito di applicazione dei parametri
Ricordiamo infine che, come riportato nell’ art. 2 del regolamento, la determinazione del compenso tramite i “parametri forensi” trova il suo ambito di applicazione esclusivamente:
“…quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese...”
Link alle applicazioni:
Liquidazione compensi in ambito civile,
Liquidazione compensi in ambito penale
Liquidazione compensi per le attività stragiudiziali