Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 4176 del 21/02/2014

Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 4176 del 21/02/2014
Giovedi 27 Marzo 2014

Sentenza sul ricorso 19000/2011 proposto da:

Z.A. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DI GREGORIO Daniele, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

P.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO CATERINA, TESTA FILIPPO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 65/2011 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 27/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Campobasso, in ordine al giudizio di separazione personale tra i coniugi Z. A. ed P.A., per quel che ancora interessa, confermando la pronuncia di primo grado, infliggeva all'appellante Z.A., affidataria esclusiva dei figli minori, ai sensi dell'art. 709 ter cod. proc. civ., l'ammonimento e la sanzione pecuniaria pari ad Euro 2500 in favore della Cassa delle Ammende.

A sostegno della propria decisione la Corte affermava che la Z. aveva mantenuto costantemente un atteggiamento ostruzionistico e di resistenza rispetto ai rapporti tra l'altro genitore ed i figli minori ed all'esercizio del diritto di visita, ancorchè previsto con modalità protette. Tale comportamento risultava comprovato dai complessivi atti di causa, dalle relazioni dei servizi sociali, dalle valutazioni degli esperti, dagli approfondimenti istruttori e dagli atti del procedimento svoltosi davanti al Tribunale per i minorenni, determinando gravi carenze e responsabilità a carico della Z., dal momento che la figura materna costituiva l'unico punto di riferimento per i minori nella elaborazione del rapporto con il padre.

Il genitore affidatario, secondo la Corte d'Appello, aveva il dovere morale e giuridico di promuovere attivamente e costantemente il riavvicinamento dei figli al genitore non affidatario, dal momento che la sua capacità genitoriale si doveva misurare alla luce della capacità (o buona volontà) di garantire il più possibile le frequentazioni dei figli con l'altra figura genitoriale. Deponeva in senso contrario a tale capacità la propensione del genitore affidatario a scaricare i propri conflitti sul rapporto tra i minori e l'altro genitore, fino al punto da determinare l'eliminazione di tale rapporto, come costantemente riscontrato nella specie.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Z. A. affidandosi ad un unico motivo nel quale è stata denunciata l'insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte d'Appello fondato la decisione assunta soltanto sulle affermazioni contenute nelle relazioni dei servizi sociali e degli esperti, senza considerare che le espressioni verbali di assoluta ostilità dei minori verso il padre erano state determinate da un vissuto traumatico derivante dai comportamenti delittuosi del medesimo in costanza di matrimonio e non dall'interferenza materna. Veniva inoltre sottolineato il rispetto delle prescrizioni relative all'esercizio protetto del diritto di visita.

Ha resistito con controricorso il P..

Oggetto dell'unico motivo di ricorso è esclusivamente la statuizione della sentenza impugnata relativa all'inflizione dell'ammonimento e della sanzione pecuniaria di Euro 2500 ex art. 709 ter cod. proc. civ..

Deve affermarsi, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento ex art. 709 ter cod. proc. civ., che si esaurisca nell'ammonimento, attesa la natura meramente esortativa della misura e la mancanza di decisorietà e definitività in esso riscontrabili (Cass. 21718 del 2010). Deve, al contrario ritenersi astrattamente ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sanzione pecuniaria; così come stabilito di recente dalla sentenza n. 18977 del 2013, alla luce della quale "Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 109 ter cod. proc. civ., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all'esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.".

In concreto, tuttavia, il motivo prospettato deve ritenersi inammissibile sia perchè volto a richiedere un non consentito riesame di merito delle risultanze probatorie (ex multis Cass. 15156 del 2011) ed in particolare delle univoche conclusioni delle indagini tecniche e delle relazioni dei servizi sociali poste a base della decisione impugnata, sia perchè del tutto privo di specificità in ordine alle dedotte ragioni di ostilità dei minori verso il padre (reiterati comportamenti delittuosi, penalmente sanzionati, pag. 6 e 7 del ricorso) in quanto meramente affermate, senza riprodurre gli atti processuali che ne potessero fornire indicazioni o provvedere alla loro produzione, ove ammissibile ex art. 369 cod. proc. civ..

All'inammissibilità del ricorso consegue l'applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del presente procedimento.

 

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in favore del controricorrente in Euro 2500 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014

 

Leggi un commento alla sentenza

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.014 secondi